Variazione d’ufficio INPS non retroattiva anche senza comunicazione del datore (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 954 del 15.01.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di classificazione dei datori di lavoro a fini previdenziali, i provvedimenti di variazione adottati d’ufficio dall’INPS non hanno efficacia retroattiva e producono i loro effetti dal periodo di paga in corso alla data di notifica del provvedimento di variazione. Tale regola opera anche quando la variazione dipenda dall’omessa comunicazione, da parte del datore di lavoro, dei mutamenti intervenuti nell’attività. L’ipotesi non è equiparabile a quella delle inesatte dichiarazioni rese dal datore di lavoro al momento dell’inquadramento iniziale, rispetto alle quali resta fermo il diverso regime.

Il Fatto

La controversia riguarda il reinquadramento di una società quale azienda industriale, disposto dall’INPS ai fini contributivi. La lavoratrice aveva ottenuto in primo grado il riconoscimento del diritto a mantenere l’iscrizione negli elenchi dei lavoratori agricoli per l’anno 2012 e a percepire la relativa indennità di disoccupazione.

La Corte d’appello di Salerno, con sentenza depositata il 18.01.2019, aveva confermato quella pronuncia, affermando la natura irretroattiva della riclassificazione e fissando la decorrenza del reinquadramento dal periodo di paga posteriore al dicembre 2012. L’INPS ha proposto ricorso per cassazione, deducendo un unico motivo di censura.

La Motivazione della Corte

Il motivo di ricorso denunciava violazione e falsa applicazione dell’art. 3, comma 8, legge n. 335/1995, degli artt. 1-4 d.l. n. 352/1978 (convertito con legge n. 467/1978) e dell’art. 44-bis d.l. n. 269/2003 (convertito con legge n. 326/2003). Secondo l’Istituto, la Corte territoriale avrebbe erroneamente escluso la retroattività del reinquadramento, benché questo fosse stato disposto sulla base dell’omessa comunicazione di circostanze fattuali per le quali sussiste uno specifico obbligo informativo a carico del datore di lavoro.

La Corte ha ritenuto il motivo infondato, richiamando il principio ormai consolidato in materia. I provvedimenti di variazione adottati d’ufficio dall’INPS non hanno efficacia retroattiva e producono i loro effetti dal periodo di paga in corso alla data di notifica del provvedimento di variazione.

Il passaggio argomentativo decisivo riguarda il tentativo di assimilare l’omessa comunicazione dei mutamenti dell’attività alle inesatte dichiarazioni rese in sede di inquadramento iniziale. La Corte esclude questa equivalenza: l’ipotesi dell’omessa comunicazione non è equiparabile a quella delle inesatte dichiarazioni rese dal datore di lavoro al momento dell’inquadramento iniziale. Ne deriva che la decorrenza degli effetti resta ancorata al periodo di paga in corso alla notifica, senza possibilità di arretramento.

Il Collegio ha richiamato a sostegno i precedenti Cass. n. 3460 del 2018, Cass. n. 14257 del 2019, Cass. n. 33187 del 2021 e, da ultimo, Cass. n. 7962 del 2024. Il ricorso è stato pertanto rigettato, con condanna dell’INPS alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità. La Corte ha inoltre dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *