Revoca del nulla osta per carenze del datore di lavoro e obbligo di valutare il permesso per attesa occupazione (TAR Lazio n. 12966 del 15.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di ingressi per lavoro subordinato, l’amministrazione è tenuta a valutare la possibilità di rilasciare un permesso di soggiorno per attesa occupazione quando le criticità emerse nella fase genetica del rapporto di lavoro non siano imputabili al lavoratore, ma siano riconducibili esclusivamente al datore di lavoro. Tale obbligo sussiste, in particolare, ove l’interessato abbia dimostrato buona fede e risulti già effettivamente inserito nel tessuto socio-lavorativo nazionale, anche attraverso successive attività lavorative e la disponibilità di un alloggio stabile.
Il Fatto
A seguito del rilascio di un nulla osta per lavoro subordinato, la Prefettura di Roma aveva disposto la revoca del nulla osta e il rigetto dell’autorizzazione all’ingresso. Il provvedimento era fondato su carenze documentali imputate al datore di lavoro, con specifico riferimento all’asseverazione di cui all’art. 44 D.L. n. 73/2022 e alla dimostrazione del requisito alloggiativo. Il lavoratore aveva impugnato l’atto, deducendo plurime censure, tra cui la mancata considerazione della propria posizione soggettiva.
La Motivazione della Corte
Il TAR Lazio ha accolto il ricorso, valorizzando gli elementi emersi dagli atti di causa: il lavoratore aveva tentato di adempiere ai prescritti obblighi procedimentali, era stato effettivamente assunto dal datore di lavoro originario e aveva successivamente svolto ulteriori attività lavorative, reperendo un alloggio stabile in Italia. Tali circostanze dimostravano, secondo il Collegio, un effettivo inserimento socio-lavorativo e la sua buona fede, a fronte di irregolarità riconducibili esclusivamente alla posizione del datore di lavoro.
Il Collegio ha richiamato i recenti arresti cautelari del Consiglio di Stato (sez. III), secondo cui, in situazioni analoghe connotate dalla non imputabilità al lavoratore delle criticità della fase genetica del rapporto, l’amministrazione deve valutare la possibilità di rilascio di un permesso di soggiorno per attesa occupazione, specialmente ove l’interessato risulti già inserito nel tessuto lavorativo nazionale. Tale principio, già valorizzato in sede cautelare nell’ambito del medesimo giudizio, impone una valutazione sostanziale del caso concreto che tenga conto della posizione del lavoratore e del suo percorso di integrazione.
Nel caso di specie, la Prefettura si era limitata a rilevare le carenze imputabili al datore di lavoro, omettendo qualsivoglia valutazione in ordine all’alternativa del permesso per attesa occupazione. Tale omissione è stata ritenuta illegittima, poiché impedisce di considerare la peculiarità della vicenda e la posizione soggettiva del ricorrente, ormai stabilmente inserito nel territorio nazionale. Assorbite le ulteriori censure, il ricorso è stato accolto, con conseguente annullamento dell’atto impugnato e obbligo per l’amministrazione di riesercitare il potere alla luce dei princìpi enunciati.
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Nota della Redazione
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