Demansionamento e onere della prova: allegazione specifica del lavoratore (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 25174 del 14.09.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio per demansionamento, l’onere del datore di lavoro di provare l’esatto adempimento dell’obbligo di adibizione alle mansioni contrattuali sorge solo a fronte di una specifica allegazione di inadempimento o inesatto adempimento da parte del lavoratore. Tale onere processuale di controdedurre con fatti impeditivi si configura solo quando i fatti costitutivi rappresentati a sostegno della pretesa creditoria raggiungono un sufficiente grado di determinatezza. Il ricorso per cassazione che non aggredisca la ratio decidendi fondata sull’accertata carenza allegatoria e probatoria è inammissibile, risolvendosi in una richiesta di riesame del merito.
Il Fatto
Alcuni infermieri dipendenti di un’azienda ospedaliera universitaria agiscono in giudizio per ottenere il risarcimento dei danni alla professionalità, all’immagine professionale e alla dignità personale. Deducono di avere svolto, tra il 2009 e il 2019, oltre alle proprie funzioni, anche mansioni igienico-domestico-alberghiere riconducibili alla figura inferiore dell’operatore sociosanitario, per la cronica carenza di tale personale. Il Tribunale di Salerno rigetta il ricorso, escludendo il demansionamento.
La Corte d’Appello di Salerno conferma: i lavoratori non avevano subito sottrazione o depauperamento di mansioni, ma avevano svolto attività integrative e complementari, continuando a esercitare il nucleo essenziale del profilo di infermiere. Manca inoltre la prova di mansioni inferiori prevalenti e del pregiudizio professionale. I lavoratori ricorrono in cassazione con quattro motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte rileva in via preliminare che la costituzione dell’amministrazione non integra un controricorso, perché priva della pur sintetica esposizione dei motivi di contrasto. L’ente va quindi considerato semplice intimato e la memoria successiva è inammissibile.
I primi due motivi, esaminati congiuntamente per connessione, non colgono la ratio decidendi. Il ricorso per cassazione deve contenere, a pena di inammissibilità, motivi specifici, completi e riferiti alla decisione impugnata, contestando in modo puntuale il fondamento della pronuncia. Le censure, invece, non aggrediscono l’accertamento di merito sulla carenza allegatoria e probatoria relativa allo svolgimento di mansioni inferiori prevalenti e non collaterali all’attività di infermiere.
Sul piano dell’onere della prova, la Corte ribadisce il principio: quando il lavoratore allega un demansionamento come inesatto adempimento dell’obbligo ex art. 2103 cod. civ., spetta al datore provare l’esatto adempimento, la giustificazione del potere organizzativo o l’impossibilità della prestazione ex art. 1218 cod. civ.. Il riparto segue i criteri delle Sezioni Unite n. 13533 del 2001.
Tale onere, tuttavia, sorge solo davanti a una specifica allegazione di inadempimento. L’obbligo del datore di controdedurre con fatti impeditivi presuppone un sufficiente grado di determinatezza dei fatti costitutivi dedotti. La Corte di merito ha applicato correttamente questi principi, e le censure si risolvono in un inammissibile riesame del merito.
I motivi restanti, sul danno da demansionamento, restano assorbiti dalla dichiarazione di inammissibilità dei primi due. Nulla sulle spese, stante l’irrituale costituzione dell’amministrazione.
Nota della Redazione
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