Docenti di religione, la procedura straordinaria non sana il precariato (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 30779 del 23.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di pubblico impiego e di docenti di religione cattolica nella scuola pubblica, non costituisce misura idonea a sanare l’illecito conseguente alla reiterazione abusiva di contratti a termine la procedura straordinaria e riservata di immissione in ruolo di cui all’art. 1-bis, comma 2, del d.l. n. 126 del 2019, conv. con mod. in legge n. 159 del 2019, attuata con D.M. n. 9 del 2024. Tale procedura non è caratterizzata da automatismo, ma consiste in una verifica selettiva, da svolgersi mediante prova orale di natura didattico-metodologica, con valutazione dei titoli. Hanno invece portata riparatoria le procedure caratterizzate da forme di blanda selezione, per tali intendendosi quelle che, fermo l’automatismo dell’immissione in ruolo, prevedono mere regole di priorità tra i candidati, in ragione dei tempi necessari per l’attribuzione del posto.
Il Fatto
Una docente di religione cattolica presso la scuola pubblica, legata da contratti annuali a tempo determinato rinnovati a partire dall’anno scolastico 1997/1998 e per circa ventisette anni, agisce per il risarcimento del danno da illegittima reiterazione. Il Tribunale di Spoleto accoglie la domanda e liquida dodici mensilità della retribuzione globale di fatto; la Corte d’Appello di Perugia rigetta il gravame del Ministero.
La Corte territoriale esclude che la procedura straordinaria di reclutamento avviata con D.M. n. 9 del 2024 possa sanare l’illecito, non essendo completata e rivestendo carattere selettivo. Respinge poi l’eccezione di prescrizione quinquennale e la richiesta di riduzione alla metà del ristoro. Il Ministero ricorre in cassazione con tre motivi.
La Motivazione della Corte
La Suprema Corte ricostruisce l’assetto consolidato in materia. Il sistema di reclutamento dei docenti di religione prevede una quota di ruolo e una quota non di ruolo con contratti annuali automaticamente rinnovabili. Il superamento dei trentasei mesi di durata continuativa o discontinua è fonte di responsabilità della P.A. per il c.d. danno eurounitario da precarizzazione, con presunzione di sussistenza del danno nei limiti dei parametri dell’art. 32, comma 5, della legge n. 183 del 2010, salva prova del maggiore pregiudizio.
Su tale base il Collegio affronta il tema centrale: se la procedura di cui all’art. 1-bis del d.l. n. 126 del 2019 possa sanare l’abuso. La giurisprudenza già consolidata richiede che la stabilizzazione avvenga nei ruoli dell’ente che ha commesso l’abuso, in rapporto di diretta derivazione causale con la successione dei contratti, e offra ex ante una ragionevole certezza di stabilizzazione, sia pure attraverso blande procedure selettive. I concorsi riservati, invece, lasciano operare l’abuso come mero antecedente remoto e attribuiscono al precario una semplice chance di assunzione, priva di valenza riparatoria.
Il punto di convergenza tra le selezioni blande e l’automatismo richiesto dalle pronunce conformi è individuato dalla Corte nel fatto che la stabilizzazione sanante non deve dipendere da una valutazione di merito del candidato, potendosi solo posizionare i candidati secondo mere regole di priorità, in un periodo contenuto. Nel caso di specie la procedura non ha portato alla stabilizzazione della docente e, in via assorbente, ha natura selettiva per la prevista prova orale didattico-metodologica, la prova di lingua inglese e la valutazione dei titoli. La selettività è in re ipsa ed esclude ogni effetto di cancellazione dell’illecito.
Quanto agli altri motivi, la Corte ribadisce che il diritto al risarcimento si prescrive in dieci anni, con decorrenza dall’ultimo dei contratti abusivamente reiterati, per la natura unitaria del diritto. Infine, non ricorrono i presupposti di riduzione alla metà del massimo, perché la stabilizzazione avviene su base selettiva e non mediante il mero utilizzo di graduatorie, e il proporzionamento della misura liquida pertiene al giudice del merito. Il ricorso è integralmente rigettato.
Nota della Redazione
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