Illegittima la mancata notifica del ricorso ad almeno un controinteressato nei concorsi pubblici? (TAR Lazio n. 11564 del 24.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nei giudizi aventi ad oggetto procedure concorsuali, la selezione e l’individuazione dei quesiti d’esame rientrano nell’ambito della discrezionalità tecnica dell’Amministrazione, sindacabile solo in presenza di errori manifesti ed oggettivi, senza che il Giudice amministrativo possa sostituire il proprio giudizio a quello della commissione. La presenza di distrattori con margini di plausibilità non rende illegittimo il quesito, essendo la loro funzione quella di verificare la solidità della preparazione del candidato. È invece inammissibile, per omessa notifica ad almeno un controinteressato, il ricorso avverso la graduatoria di un concorso, ancorché riservato e finalizzato all’ammissione a un corso, poiché la collocazione di un maggior numero di candidati in posizione utile comporta la proporzionale riduzione delle chance degli altri candidati di superare la selezione. Non rileva, ai fini dell’integrazione del contraddittorio, la notifica del secondo atto di motivi aggiunti ad un controinteressato se il ricorso ed il primo atto di motivi aggiunti non sono stati notificati ad alcuno.
Il Fatto
La ricorrente ha partecipato alla procedura riservata per l’ammissione al corso intensivo finalizzato alla selezione dei candidati da inserire nella graduatoria di merito del concorso per dirigenti scolastici, indetto con D.M. n. 107/2023. La prova preselettiva consisteva in 100 quesiti a risposta chiusa, con quattro opzioni di risposta di cui una sola corretta. La candidata conseguiva un punteggio di 58 – successivamente rettificato a 59 – inferiore alla soglia minima di 60 punti richiesta per superare la selezione. Avverso l’esito negativo, la ricorrente proponeva ricorso, deducendo l’illegittimità di alcuni quesiti per erroneità, ambiguità o violazione del capitolato predisposto dal Formez, estendendo poi il gravame con motivi aggiunti avverso la graduatoria e i successivi provvedimenti di approvazione e assegnazione ai ruoli regionali.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha esaminato preliminarmente i profili di rito sollevati d’ufficio, confermandoli nei seguenti termini. In primo luogo, la mancata impugnazione della graduatoria definitiva pubblicata il 9 agosto 2024 è stata superata riconoscendo la volontà della ricorrente di estendere il gravame, considerando la mancata esatta indicazione della data di pubblicazione come un mero refuso. Diversamente, il Tribunale ha ritenuto inammissibile il ricorso per omessa notifica ad almeno uno dei controinteressati: anche in un reclutamento straordinario nella graduatoria di ammissione al corso, la collocazione di un maggior numero di candidati in posizione utile comporta la proporzionale riduzione delle chance degli altri candidati di superare la selezione. La notifica del secondo atto di motivi aggiunti ad un controinteressato non è stata ritenuta idonea a integrare il contraddittorio, non essendo stata effettuata per il ricorso introduttivo e per il primo atto di motivi aggiunti.
Nel merito, il Collegio ha richiamato la giurisprudenza pacifica della Sezione, affermando che la selezione e l’individuazione dei quesiti rientra nella discrezionalità tecnica dell’Amministrazione, censurabile solo in presenza di errori manifesti e oggettivi. Il sindacato del Giudice amministrativo non può sostituirsi alla valutazione della commissione, non ravvisandosi nel caso di specie una manifesta irragionevolezza o illogicità delle risposte considerate esatte: le altre opzioni costituivano dei meri “distrattori”, la cui funzione è quella di verificare la solidità della preparazione del candidato.
Quanto alle specifiche censure, il Collegio ha evidenziato come la ricorrente non abbia fornito un principio di prova idoneo a confutare la correttezza della predisposizione dei quesiti. In relazione al quesito relativo al dominio delle scuole italiane, è stata rilevata l’assoluta equivalenza tra la risposta validata e quella indicata dalla ricorrente, essendo il punto finale una mera componente della digitazione nel browser. Il Tribunale ha inoltre respinto il postulato secondo cui le censure su quesiti a contenuto tecnico-giuridico sarebbero sindacabili dal giudice in quanto appartenenti a materia giuridica: tale impostazione comporterebbe una tutela differenziata a seconda dell’oggetto della prova, sovrapponendo il piano dei presupposti della giurisdizione con quello dell’ambito valutativo proprio della commissione.
Le ulteriori censure relative alla novità dei quesiti e alla loro estraneità ai quadri di riferimento sono state ritenute generiche e prive del necessario supporto probatorio. La ricorrente non ha allegato copia del manuale che avrebbe attestato la corrispondenza con il quesito contestato, né ha chiarito quale ricaduta le doglianze avrebbero avuto sul punteggio conseguito. Il ricorso e i motivi aggiunti sono stati pertanto respinti, con compensazione delle spese di lite in ragione della complessità della fattispecie.
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Nota della Redazione
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