L’udienza predibattimentale non è fase distinta, quindi nessuna abnormità (Cass. pen. Sez. 5 n. 7370 del 24.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
È inammissibile, perché non deducibile tramite il vizio di abnormità, il ricorso per cassazione avverso la sentenza di non luogo a procedere pronunciata dal tribunale in composizione monocratica all’esito dell’udienza di comparizione predibattimentale, quando lo stesso giudice abbia in precedenza dichiarato la nullità del provvedimento di prosecuzione del giudizio. L’udienza di comparizione predibattimentale di cui all’art. 554-bis cod. proc. pen. non integra una fase processuale distinta e autonoma, ma si celebra innanzi al medesimo ufficio giudiziario che, in diversa persona fisica, è chiamato a decidere sulla regiudicanda all’esito del dibattimento. Ne consegue che, dichiarata la nullità del provvedimento di prosecuzione e disposta la regressione del procedimento, la successiva pronuncia emessa all’esito dell’udienza predibattimentale non determina alcuna stasi processuale, né configura un’ipotesi di abnormità strutturale o funzionale, atteso che l’atto è stato comunque adottato dall’ufficio giurisdizionale titolare del relativo potere.
Il Fatto
Il Tribunale di Palermo, con sentenza del 4 aprile 2025, dichiarava il non luogo a procedere nei confronti di un’imputata per il delitto aggravato di diffamazione, in pregiudizio della persona offesa, costituitasi parte civile. Il giudizio era stato introdotto nelle forme della citazione diretta ed era giunto all’udienza predibattimentale. All’esito di tale udienza, il giudice aveva disposto la prosecuzione del giudizio innanzi al Tribunale in composizione monocratica in persona di un diverso magistrato. Quest’ultimo, tuttavia, in un’udienza successiva, dichiarava la nullità del provvedimento di prosecuzione e disponeva la regressione del procedimento alla fase predibattimentale, fissando una nuova udienza all’esito della quale pronunciava la sentenza di non luogo a procedere. Avverso tale pronuncia, la parte civile proponeva ricorso per cassazione, denunciando l’abnormità dell’ordinanza e la conseguente nullità della sentenza per violazione degli artt. 25 e 102 Cost. e dell’art. 73 Ord. giud., deducendo che il magistrato si fosse illegittimamente reinvestito della funzione di giudice predibattimentale, determinando una regressione del processo non consentita.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha preliminarmente ricostruito la nozione di provvedimento abnorme, richiamando il leading case delle Sezioni Unite n. 25957 del 2009 e le successive pronunce che ne hanno costituito lo sviluppo. Ha precisato che l’abnormità può essere strutturale, quando l’atto sia espressione di un potere non attribuito dall’ordinamento al giudice, ovvero funzionale, allorché determini una stasi processuale e l’impossibilità di proseguire il procedimento, sempre che non sussistano altri rimedi idonei a rimuovere il provvedimento.
Svolta tale premessa, il Collegio ha esaminato la natura dell’udienza di comparizione predibattimentale, istituto innovativo introdotto dal d.lgs. n. 150/2022 per i procedimenti a citazione diretta. Ha osservato che, pur essendo modellata sull’udienza preliminare, essa non dà vita a una fase processuale autonoma e distinta: il legislatore ha inteso evitare l’introduzione di una fase separata, prevedendo che l’udienza si svolga innanzi al tribunale che, in diversa persona fisica, celebrerà poi il dibattimento. La declaratoria di nullità del provvedimento di prosecuzione, ai sensi dell’art. 185 cod. proc. pen., comporta la regressione del procedimento allo stato in cui è stato compiuto l’atto nullo, ma non determina alcuna indebita regressione, poiché l’udienza predibattimentale si tiene comunque davanti al medesimo ufficio giudiziario.
La Corte ha quindi escluso che ricorrano i presupposti dell’abnormità: non vi è stata stasi del procedimento, definito con una sentenza di non luogo a procedere impugnabile nelle forme ordinarie, né un’abnormità strutturale, essendo il provvedimento stato adottato dal tribunale competente, quale ufficio investito del relativo potere. Ha inoltre precisato che l’eventuale violazione delle tabelle di organizzazione dell’ufficio, per la mancata assegnazione del procedimento a un diverso magistrato, non integra di per sé un vizio di abnormità, potendo al più configurare una nullità ai sensi dell’art. 33, comma 1, cod. proc. pen. solo in caso di stravolgimento dei principi essenziali dell’ordinamento giudiziario.
Da ultimo, la Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, ravvisando profili di colpa nell’impugnazione proposta.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.
Riferimenti normativi
- Art. 33 c.p.p. – Capacità del giudice
- Art. 185 c.p.p. – Effetti della dichiarazione di nullità
- Art. 554-bis c.p.p. – Udienza di comparizione predibattimentale a seguito di citazione diretta