Inammissibile il motivo sull’illogicità della motivazione per pericolosità sociale (Cass. pen. Sez. 2 n. 5075 del 09.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di misure di prevenzione, il ricorso per cassazione è ammesso per violazione di legge ai sensi dell’art. 10, comma 3, del d.lgs. n. 159/2011. Tale sindacato non consente di dedurre il vizio di manifesta illogicità della motivazione, ma solo l’ipotesi di motivazione mancante o meramente apparente, che ricorre quando il provvedimento è privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e logicità. Non è configurabile come vizio di motivazione la sottovalutazione di argomenti difensivi, qualora essi siano stati esaminati e superati dal giudice. La valutazione dell’attualità della pericolosità sociale, inoltre, deve essere motivata, ma la sua contestazione sostanziale non può formare oggetto di ricorso, risolvendosi in una censura di merito.

Il Fatto

Il Tribunale di Bari applicava al ricorrente la misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza per la durata di due anni, con obbligo di soggiorno. Il decreto veniva confermato dalla Corte d’appello di Bari, che rigettava il ricorso dell’interessato.

L’uomo proponeva ricorso per cassazione, deducendo violazione di legge in relazione all’art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. e agli artt. 1 e 6 del d.lgs. n. 159/2011. Lamentava, in particolare, l’assenza di una motivazione adeguata sull’attualità della pericolosità sociale, ritenuta desunta da elementi risalenti e non confrontata con gli indicatori positivi successivi, quali l’assenza di carichi pendenti, la liberazione anticipata e lo svolgimento di una attività lavorativa.

La Motivazione della Corte

La Cassazione ha preliminarmente ricordato che il ricorso avverso i provvedimenti di prevenzione è ammesso solo per violazione di legge. Da ciò deriva che nel sindacato di legittimità non è deducibile l’ipotesi di illogicità manifesta della motivazione ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., ma solo il caso di motivazione inesistente o apparente, qualificabile come violazione dell’obbligo di provvedere con decreto motivato. La Corte ha richiamato il principio delle Sezioni Unite n. 33451 del 2014, evidenziando che non è proponibile come vizio di motivazione mancante la sottovalutazione di argomenti difensivi che siano stati presi in considerazione dal giudice.

Quanto al giudizio di attualità della pericolosità sociale, la Corte ha ribadito l’onere del giudice di verificarne e motivarne la sussistenza, soprattutto quando tra la pregressa violazione penale e il giudizio intercorra un apprezzabile periodo di detenzione, come espresso da Sez. 6, n. 10248 del 2018 e Sez. 6, n. 5267 del 2016.

Nella fattispecie, la Corte d’appello aveva fondato il giudizio su elementi specifici e ravvicinati: il ricorrente aveva continuato a delinquere durante la detenzione domiciliare e carceraria, commettendo reati in tema di sostanze stupefacenti e di resistenza a pubblico ufficiale. Questa condotta, valutata come indifferenza alle limitazioni della libertà, era stata ritenuta dimostrativa di una pericolosità non scalfita dalla successiva astensione da reati e dall’avvio di un’attività lavorativa.

La Suprema Corte ha concluso che tale motivazione non è né mancante né apparente, in quanto consente di comprendere le ragioni della decisione, e che il motivo di ricorso, censurando la valutazione di merito, è inammissibile.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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