La dichiarazione sui segreti tecnici è facoltativa e la sua omissione non legittima l’esclusione (TAR Puglia n. 387 del 16.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
La clausola del disciplinare di gara che richiede, a pena di esclusione, l’allegazione all’offerta tecnica di una dichiarazione contenente i dettagli dell’offerta coperti da riservatezza deve essere interpretata nel senso che la presentazione di tale documento costituisce una facoltà dell’operatore economico, finalizzata alla tutela del proprio know-how. Ne consegue che l’omessa allegazione della dichiarazione non può determinare l’esclusione dalla procedura, producendo come unica conseguenza legale l’autorizzazione implicita all’accesso integrale agli atti dell’offerta da parte dei controinteressati. L’interpretazione che configuri la dichiarazione come requisito di partecipazione a pena di esclusione viola il principio di tassatività delle cause di esclusione di cui all’art. 10 del d.lgs. n. 36/2023.
Il Fatto
Un’associazione di volontariato ha partecipato a una procedura aperta, gestita in modalità telematica dalla Centrale Unica di Committenza, per l’affidamento quinquennale del servizio di gestione del canile rifugio e sanitario di un comune pugliese. Nel corso della seduta riservata del 17 novembre 2025, la Commissione giudicatrice rilevava nell’offerta tecnica dell’operatore l’assenza della dichiarazione prevista dall’art. 17, lett. e), del Disciplinare di gara, concernente l’indicazione dei dettagli dell’offerta coperti da riservatezza. Ritenendo tale documento obbligatorio a pena di esclusione, la Commissione e il R.U.P. disponevano l’estromissione dell’operatore dalla procedura; le successive controdeduzioni venivano respinte con nota del 27 novembre 2025.
Avverso l’esclusione l’associazione proponeva ricorso, deducendo violazione della lex specialis e dei principi di tassatività delle cause di esclusione e di favor partecipationis. L’amministrazione intimata non si costituiva in giudizio, mentre l’istanza cautelare veniva accolta con ordinanza del 15 gennaio 2026.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preliminarmente accertato che l’art. 17 del Disciplinare di gara, pur prevedendo a pena di esclusione che l’offerta tecnica sia corredata da una serie di documenti, tra cui la dichiarazione sui dettagli coperti da riservatezza, precisa nel successivo capoverso che, in mancanza dell’indicazione dettagliata e puntuale delle parti da oscurare in quanto effettivamente riguardanti segreti tecnici e commerciali, l’accesso si intende autorizzato senza alcuna ulteriore interlocuzione.
Dall’interpretazione logico-letterale delle due previsioni, il Tribunale ha desunto che la presentazione della dichiarazione costituisce una facoltà dell’operatore economico, posta a tutela delle informazioni riservate dell’offerta. L’assenza del documento non inficia pertanto la validità dell’offerta, ma produce esclusivamente l’effetto, espressamente previsto dalla stessa lex specialis, dell’autorizzazione implicita all’accesso integrale agli atti da parte dei controinteressati.
Una diversa esegesi, ha osservato il Collegio, condurrebbe a configurare la dichiarazione come requisito di partecipazione non previsto dalla legge, con conseguente violazione del principio di tassatività delle cause di esclusione e di tipicità dei requisiti di ordine speciale sancito dagli artt. 10 e 100, comma 12, del d.lgs. n. 36/2023. La sanzione espulsiva conseguente alla mancata allegazione della dichiarazione di oscuramento si risolverebbe, infatti, nell’imposizione di un adempimento estraneo al sistema legale dei requisiti di partecipazione.
Alla luce di tali argomentazioni il ricorso è stato accolto, con annullamento del provvedimento di esclusione e condanna del Comune al pagamento delle spese di lite, liquidate in euro 2.500,00 oltre accessori, con compensazione nei confronti delle altre parti.
Nota della Redazione
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