Ordinanze contingibili e urgenti: difetto dei presupposti e misure a carattere definitivo (Cons. Stato n. 10527 del 31.12.2024)

Principi di diritto (Massima)
Le ordinanze contingibili e urgenti, espressione di un potere amministrativo extra ordinem, presuppongono situazioni di pericolo effettivo non tipizzate dalla legge, la cui sussistenza deve essere suffragata da un’istruttoria adeguata e da una congrua motivazione, a giustificare la deviazione dal principio di tipicità degli atti amministrativi. I presupposti del potere di ordinanza ex art. 54 d.lgs. n. 267/2000 sono la contingibilità, intesa come insussistenza o inadeguatezza dei rimedi tipici, l’urgenza, consistente nell’impossibilità materiale di differire l’intervento, e l’interesse pubblico da salvaguardare. Ove la situazione di degrado sia risalente nel tempo e fronteggiabile per le vie ordinarie, manca il requisito dell’urgenza. L’adozione di prescrizioni a carattere definitivo, anziché temporaneo, esclude di per sé la ricorrenza dei presupposti normativi.

Il Fatto

Il ricorrente, quale amministratore unico di una società socia accomandataria di una s.a.s., ha impugnato in prime cure l’ordinanza contingibile e urgente con cui il sindaco di un Comune gli aveva ordinato misure cautelative per la messa in sicurezza di un edificio industriale in disuso di proprietà della ricorrente. Il Comune, costituitosi, aveva chiesto dichiararsi la sopravvenuta carenza di interesse per avvenuta demolizione del bene.

Il TAR Lombardia, respinta l’eccezione di improcedibilità, ha accolto il ricorso e annullato l’atto. Il Comune ha proposto appello, deducendo erronea valutazione dei fatti ed erronea interpretazione dell’ordinanza. L’appellata ha eccepito in via preliminare l’inammissibilità del gravame per difetto di censure specifiche e il difetto di legittimazione passiva, chiedendo nel merito il rigetto.

La Motivazione della Corte

Il Collegio dichiara l’appello infondato nel merito, ritenendo assorbite le censure preliminari di inammissibilità. I motivi, esaminati congiuntamente per comunanza, contestano la ricostruzione del primo giudice in ordine all’insussistenza dei presupposti per l’ordinanza.

Il Consiglio di Stato ricostruisce la natura del potere: le ordinanze di necessità e urgenza rispondono a situazioni non tipizzate di pericolo effettivo, quando gli strumenti ordinari risultino inutili. Richiamando la propria giurisprudenza (C.d.S., V, n. 7254 del 27.08.2024), ribadisce che i presupposti dell’art. 54 d.lgs. n. 267/2000 sono contingibilità, urgenza e interesse pubblico.

Nel caso concreto, la documentazione attesta una situazione di degrado risalente nel tempo. Il primo giudice ha correttamente valorizzato la sentenza del Tribunale di Milano n. 6770/2020, che ha ridotto l’importo dovuto per i lavori di messa in sicurezza, avendo la c.t.u. verificato che molte opere non erano state eseguite o lo erano state in modo grossolano: ciò depone per l’insussistenza di uno stato tale da giustificare il ricorso all’ordinanza. Analoga indicazione proviene dal verbale del Corpo Forestale del 20.10.2016, che descrive un degrado risalente e dunque fronteggiabile con rimedi tipici e nominati.

A ciò si aggiunge, ad abundantiam, che l’ordinanza prescriveva numerose misure — dalla chiusura di pozzetti alla saldatura di cabine, allo smaltimento di materiali contenenti amianto, alla derattizzazione e al posizionamento di balaustre — che, seppur astrattamente idonee a tutelare salute e sicurezza, non presentano carattere temporaneo e urgente, configurandosi come misure a carattere definitivo. Ciò esclude di per sé i presupposti delle ordinanze contingibili e urgenti. L’appello è pertanto rigettato, con compensazione delle spese per la natura delle questioni esaminate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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