Verifica di anomalia dell’offerta e legittimità delle richieste reiterate di chiarimenti (TAR Veneto n. 1218 del 28.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nella verifica di anomalia dell’offerta, disciplinata dall’art. 110 del d.lgs. n. 36/2023, la stazione appaltante può reiterare le richieste di chiarimenti al concorrente, senza vincolo di monofasicità, ove le giustificazioni rese non siano sufficienti a escludere l’anomalia. Il principio del risultato, di cui all’art. 1 del codice dei contratti pubblici, non si risolve nella sola massima tempestività dell’affidamento, ma impone la scelta della migliore offerta previo effettivo contraddittorio. È legittima l’esclusione fondata su giustificazioni lacunose, contraddittorie e dirette a rimodulare le voci di costo per “far quadrare i conti”, nonché sulla sottostima dei costi di gestione dei mezzi rispetto all’offerta economica.

Il Fatto

Il Comune di Venezia ha indetto una procedura aperta per l’affidamento del servizio di trasporto su gomma di persone con disabilità grave e non deambulanti, con criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. All’esito della valutazione, la ricorrente si è collocata al primo posto della graduatoria, seguita da un secondo operatore e, al terzo posto, dalla cooperativa interventrice, operatore uscente.

Riscontrato il superamento della soglia di anomalia, il RUP ha chiesto giustificazioni dettagliate e, in seguito, tre ulteriori richieste di chiarimenti, tutte riscontrate. Al termine del subprocedimento ha disposto l’esclusione della ricorrente, ritenendo l’offerta in perdita o comunque non attendibile. La ricorrente ha impugnato l’atto, deducendo la violazione del modello monofasico del subprocedimento di anomalia, il difetto di motivazione e l’illogicità delle contestazioni tecniche ed economiche.

La Motivazione della Corte

In via preliminare, il Collegio ha scrutinato l’ammissibilità dell’intervento ad opponendum della cooperativa terza graduata. La ricorrente ne aveva eccepito l’inammissibilità, invocando la pronuncia dell’Adunanza Plenaria n. 15 del 2024 sul cointeressato decaduto dall’impugnazione. Il TAR ha ritenuto l’intervento ammissibile, poiché l’interventore non contesta l’atto ma ne sostiene la conservazione, vantando un interesse di mero fatto allo scorrimento della graduatoria in caso di esclusione del secondo classificato.

Nel merito, il primo motivo è infondato. Secondo il Collegio, l’art. 110 del codice dei contratti pubblici non articola il contraddittorio secondo rigide scansioni procedimentali e non preclude ulteriori passaggi, allorché i primi giustificativi non siano ritenuti sufficienti. La lettura restrittiva prospettata dalla ricorrente contrasterebbe con il principio del risultato, che impone la scelta della migliore offerta e non la mera velocità dell’aggiudicazione.

Il TAR ha richiamato la giurisprudenza amministrativa secondo cui, pur nel superamento della struttura trifasica degli artt. 87 e 88 del d.lgs. n. 163/2006, resta la necessità di esperire ulteriori fasi di contraddittorio quando la stazione appaltante non sia in grado di risolvere i dubbi sull’attendibilità dell’offerta, in linea con l’art. 69, par. 3, dir. n. 2014/24/UE. Nel caso concreto, le reiterate richieste si sono rese necessarie per la lacunosità delle giustificazioni, che hanno omesso il dettaglio delle singole voci di costo.

Anche il secondo motivo è respinto. La capienza della flotta proposta non consentirebbe di trasportare contemporaneamente tutti gli utenti nella fascia di massimo utilizzo: detratti i posti anteriori non occupabili e quelli degli accompagnatori, e considerata la presenza di carrozzine, i posti disponibili scendono a 71, a fronte di 128 richieste.

Il terzo motivo è infondato perché l’insostenibilità non deriva dall’importo globale del costo del lavoro, identico a quello stimato, ma dall’assenza di coerenti giustificazioni sul diverso contratto collettivo applicato e dalle incongruenze tra le note di chiarimento. Il quarto motivo è respinto: i canoni leasing rientrano tra i costi organizzativi e gestionali che il disciplinare impone di conteggiare, e la loro omissione ha determinato una sottostima non compensabile neppure dalla rinuncia all’utile.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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