Ordine demolitorio consolidato e inottemperanza: legittima la demolizione in danno (TAR Campania n. 883 del 12.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
In presenza di un ordine di demolizione divenuto inoppugnabile per effetto della declaratoria di perenzione del relativo giudizio, l’amministrazione è tenuta ad adottare la demolizione in danno ove constati l’inottemperanza del privato. Il provvedimento inibitorio della scia, già scrutinato favorevolmente dal giudice amministrativo in altro giudizio, non può essere rimesso in discussione nel giudizio sull’inottemperanza, ancorché penda appello avverso la relativa sentenza, atteso che questa conserva piena efficacia esecutiva. La mancata ottemperanza all’ordine demolitorio, in assenza di un titolo edilizio valido e non annullato, legittima e rende doverosa la demolizione di ufficio, con la sola eccezione della possibile compensazione delle spese per la peculiarità della fattispecie. Resta fermo che l’erronea individuazione dell’atto presupposto non è sanabile mediante integrazioni postume, ma integra un vizio sostanziale di istruttoria e motivazione, purché l’errore sia effettivamente materiale e non incida sulla sostanza del provvedimento.
Il Fatto
La ricorrente, proprietaria di un appartamento con terrazzo di pertinenza, ha impugnato l’ordinanza del Comune prot. n. 69474 del 20 marzo 2025, con cui l’Ente ha ordinato la demolizione di ufficio della tettoia realizzata sul terrazzo, riferita alle opere di cui all’ordinanza dirigenziale n. 40/2006. La proprietaria deduce di aver realizzato il manufatto originario (una struttura in legno, aperta su più lati, bullonata al suolo e smontabile) sulla base di una dia del 2005, e di aver poi presentato una scia edilizia nel 2022 per la trasformazione in tettoia fotovoltaica, inibita tardivamente dall’Ente con atto poi annullato in autotutela, cui ha fatto seguito un nuovo provvedimento inibitorio del 2023, impugnato e definito con la sentenza n. 1174/2024, avverso la quale pende appello.
L’ordinanza di demolizione in danno sarebbe illegittima per difetto del presupposto di una preventiva ordinanza di demolizione, per mancata valutazione del consolidamento della scia ex art. 19, comma 6 bis, della legge n. 241/1990, per violazione dei principi in tema di autotutela, per violazione del divieto di aggravamento procedimentale, nonché perché la sanzione demolitoria non sarebbe applicabile trattandosi di difformità dalla scia, per le quali varrebbe la sola sanzione pecuniaria. Il Comune ha resistito eccependo la validità dell’ordinanza del 2006 e l’inibizione legittima della scia del 2022. Il ricorso è stato integrato da motivi aggiunti depositati il 13 febbraio 2026.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dalla constatazione che l’ordinanza n. 81 del 27 novembre 2006 ingiunse la demolizione della tettoia in legno, realizzata in totale difformità rispetto alla dia del 2005 presentata per un gazebo/pergolato. L’ordinanza è stata impugnata dinanzi al medesimo Tribunale, ma il giudizio è stato dichiarato perento con decreto presidenziale. Da ciò deriva che l’ordine demolitorio è valido ed efficace, oltre che ormai inoppugnabile, con tutte le conseguenze di legge in capo al privato inadempiente.
Quanto alla scia edilizia del 2 marzo 2022, presentata per la trasformazione del manufatto in un pergolato con pannelli fotovoltaici, il Comune ha vietato la prosecuzione dell’attività con provvedimento prot. n. 37087 del 15 febbraio 2023. Su tale inibizione il Tribunale si è già espresso con la sentenza n. 1174/2024, che ha respinto tutte le censure di illegittimità e ha richiamato la giurisprudenza amministrativa secondo cui il manufatto era da tempo sanzionato con l’ordine di ripristino del 2006, la cui validità era stata “cristallizzata in una serie di giudicati amministrativi”. La sentenza ha inoltre escluso la riconducibilità del manufatto alla nozione di gazebo, per le modalità costruttive, e ha ritenuto l’intervento in contrasto con le prescrizioni del RUEC, in particolare con gli artt. 191 e 153.02.
Il Collegio rileva che la sentenza n. 1174/2024, pur impugnata dinanzi al Consiglio di Stato, è allo stato pienamente efficace, sicché il provvedimento inibitorio comunale, già favorevolmente scrutinato, non può essere messo in discussione in questa sede. Ne deriva che, in presenza di un ordine demolitorio consolidato e in assenza di un titolo valido per le trasformazioni successive del manufatto abusivo, l’adozione delle sanzioni per l’incontestata inottemperanza risulta non solo legittima, ma anzi doverosa da parte dell’Ente.
Il provvedimento che dispone la demolizione in danno è pertanto pienamente legittimo, con conseguente infondatezza di tutti i motivi articolati nel ricorso introduttivo e nei successivi motivi aggiunti. La peculiarità della fattispecie giustifica, infine, la compensazione integrale delle spese tra le parti.
Nota della Redazione
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