Ammonimento per stalking: sindacato del giudice limitato alla manifesta irragionevolezza (TAR Trentino-Alto Adige n. 71 del 15.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
L’ammonimento adottato dal Questore ai sensi dell’art. 8 del d.l. 23 febbraio 2009, n. 11 costituisce misura di prevenzione con funzione dissuasiva e cautelare, fondata su base indiziaria e su un giudizio prognostico formulato ex ante. Non è richiesta l’acquisizione di prove idonee a resistere in un giudizio penale, né che le condotte poste a fondamento del provvedimento integrino gli elementi costitutivi del reato di cui all’art. 612-bis cod. pen. L’istruttoria è rimessa alla valutazione di necessità del Questore, cui spetta la modulazione degli strumenti di approfondimento. Il sindacato del giudice amministrativo resta confinato ai casi di manifesta insussistenza dei presupposti di fatto, di manifesta irragionevolezza o di sproporzione, senza sostituzione nella valutazione di merito.

Il Fatto

La controinteressata presenta istanza al Questore di Trento per l’adozione di un ammonimento nei confronti del ricorrente, lamentando condotte persecutorie. L’Autorità di P.S. emette il provvedimento e il ricorrente propone ricorso gerarchico al Commissario del Governo per la Provincia di Trento, deducendo insussistenza dei presupposti di fatto, difetto di istruttoria e di motivazione, violazione del contraddittorio e del principio di proporzionalità.

Il gravame amministrativo viene rigettato. Il ricorrente impugna dinanzi al TAR sia il verbale di ammonimento sia il decreto di rigetto, articolando quattro motivi. Nel giudizio si costituiscono il Ministero dell’Interno e la controinteressata, che chiede il rigetto.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ricostruisce il quadro normativo di riferimento, richiamando l’art. 8 del d.l. n. 11/2009 e l’art. 3, commi 1 e 2, del d.l. n. 93/2013, convertito dalla legge n. 119/2013. L’ammonimento si configura come misura preventiva adottata su base indiziaria, con logica probabilistica tipica del diritto amministrativo della prevenzione.

Sul piano istruttorio, la norma subordina a una valutazione di necessità (“se necessario”) l’acquisizione delle informazioni dagli organi investigativi. Ne deriva che è rimessa al Questore non solo la scelta di adottare la misura, ma anche la tempistica dell’iniziativa e le modalità dell’indagine. Non sono richiesti il preavviso ex art. 7 della legge n. 241 del 1990 né la previa audizione dell’ammonito.

Il Collegio applica i principi consolidati al caso concreto e ritiene che l’Amministrazione abbia fatto buon governo del proprio potere. Il provvedimento di ammonimento è adeguatamente motivato, riferendosi agli episodi documentati, alla loro attendibilità e alle conferme testimoniali e documentali. Il Commissario del Governo, in sede di ricorso gerarchico, ha esaminato l’intera documentazione e le controdeduzioni della Questura, facendone proprio il contenuto quale motivazione per relationem.

Quanto all’eccepita integrazione postuma della motivazione, il Collegio osserva che i chiarimenti resi dall’Amministrazione in giudizio non costituiscono di per sé inammissibile integrazione postuma, quando si fondino su atti del procedimento idonei a ricostruire le ragioni della determinazione assunta. Le dichiarazioni testimoniali erano già note al ricorrente, poiché richiamate nel ricorso gerarchico, sicché il loro utilizzo non ha leso il contraddittorio.

Il Collegio esclude la sussistenza della manifesta irragionevolezza o della manifesta insussistenza dei presupposti, rilevando che gli elementi addotti dalla controinteressata, tutti documentati e supportati da certificazioni mediche, sono stati ritenuti più attendibili di quelli del ricorrente. Tutti i motivi sono pertanto respinti e il ricorso rigettato, con condanna alle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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