Notifica irregolare ma inottemperanza provata all’ordine di demolizione (TAR Calabria n. 1042 del 16.06.2025)

Principi di diritto (Massima)
In materia di abuso edilizio, la mancata notificazione al proprietario dell’area di sedime di una seconda ordinanza di demolizione, di contenuto meramente riproduttivo di una precedente ordinanza ritualmente conosciuta, non inficia il provvedimento che accerta l’inottemperanza e irroga la sanzione amministrativa pecuniaria. L’obbligo di demolizione sorge dall’ordine impartito con l’ordinanza conosciuta e la successiva ne costituisce solo riconferma. Ne deriva che il proprietario, consapevole dell’obbligo e inadempiente, resta esposto sia all’acquisizione di diritto del manufatto e dell’area di sedime al patrimonio comunale, sia alla sanzione pecuniaria prevista dall’art. 31, comma 3, d.P.R. n. 380/2001. La consapevolezza dell’ordine può essere provata anche dal ritiro del provvedimento presso la casa comunale e da ulteriori condotte concludenti.

Il Fatto

Il Comune di Vibo Valentia accerta la realizzazione, su un’area in contrada Guardiola, di un fabbricato a due piani fuori terra di circa 200 mq., privo di permesso di costruire e di autorizzazione del Genio Civile. Con ordinanza del 28 giugno 2021, n. 8, ingiunge al figlio del proprietario la demolizione ai sensi dell’art. 31 d.P.R. n. 380/2001. L’ordinanza, depositata presso la casa comunale, viene ritirata dal padre, proprietario dell’area di sedime.

Segue una nuova ordinanza di demolizione del 22 maggio 2023, n. 20, di contenuto identico. Accertata l’inottemperanza a entrambi gli ordini, il Comune emette l’ordinanza del 25 marzo 2024, n. 5, con cui dispone l’acquisizione dell’immobile e dell’area di sedime al patrimonio comunale e irroga la sanzione amministrativa pecuniaria di € 8.000,00. Il proprietario impugna tale provvedimento e le due ordinanze presupposte, lamentando la mancata notificazione degli ordini di demolizione. In sede cautelare il Consiglio di Stato, riformando l’ordinanza del TAR, concede la tutela invocata.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta anzitutto il profilo dell’inammissibilità. Il ricorrente non ha articolato alcuna censura avverso le due ordinanze di demolizione, né ha proposto motivi aggiunti dopo il loro deposito in atti. Il ricorso è pertanto inammissibile nella parte indirizzata contro tali provvedimenti.

Nel merito, il TAR dissente dalla valutazione cautelare del Consiglio di Stato. Risulta per tabulas che il proprietario abbia ritirato presso la casa comunale l’ordinanza n. 8, la cui notifica era indirizzata al figlio. Da quel momento egli aveva piena consapevolezza dell’obbligo di demolizione gravante su di lui quale titolare dell’area di sedime. La richiesta di notificazione trasmessa al Comune costituisce ulteriore conferma di tale consapevolezza. Egli non ha impugnato l’ordinanza e non vi ha ottemperato.

Quanto alla successiva ordinanza n. 20 del 2023, il TAR riconosce che essa non risulta notificata e che non basta l’attestazione postuma del personale del responsabile del procedimento. Tuttavia, il contenuto è meramente riproduttivo del provvedimento precedente. L’ordinanza n. 5 del 2024 accerta l’inottemperanza a entrambi gli ordini, di contenuto sovrapponibile, e irroga la sanzione dovuta per la mancata demolizione: l’ordine era già stato impartito con l’ordinanza n. 8 e solo riconfermato con quella del 2023.

Il ricorrente è dunque comunque inadempiente all’obbligo di demolizione. Resta perciò esposto tanto alla conseguenza dell’acquisizione di diritto del manufatto e dell’area di sedime al patrimonio comunale, quanto alla sanzione amministrativa pecuniaria. Il ricorso è respinto, con compensazione delle spese di lite, in considerazione della soluzione oggettivamente opinabile della controversia e del diverso esito cautelare.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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