Divieto prefettizio di detenere armi e valutazione prognostica di pericolosità (TAR Toscana n. 1042 del 13.06.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il divieto prefettizio di detenere armi, munizioni e materie esplodenti, adottato ai sensi dell’art. 39 T.U.L.P.S., non costituisce oggetto di un diritto assoluto all’uso delle armi, ma rappresenta un’eccezione al normale divieto e presuppone la perfetta e completa sicurezza circa il loro buon uso. Il giudizio dell’Autorità di pubblica sicurezza è espressione di una valutazione ampiamente discrezionale, sindacabile in sede giurisdizionale solo sotto il profilo della ragionevolezza e della coerenza. Il pericolo di abuso delle armi si accerta mediante un ragionamento induttivo e probabilistico, che non esige la certezza al di là di ogni ragionevole dubbio, ma richiede una previsione supportata da un grado attendibile di probabilità. La definizione del procedimento penale per oblazione non elide il rilievo dei comportamenti posti a base del divieto, avendo l’Amministrazione riguardo ai fatti e non all’esito del giudizio penale.
Il Fatto
A seguito di un procedimento penale per i reati di cui agli artt. 703 e 635 cod. pen., per aver esploso alcuni colpi di fucile ad aria compressa danneggiando l’antenna di una telecamera di un vicino di casa, il Prefetto di Grosseto adottava un decreto di divieto di detenere armi, munizioni e materie esplodenti ai sensi dell’art. 39 T.U.L.P.S.. L’Amministrazione richiamava il comportamento fattuale posto a base della vicenda penale, la situazione di conflittualità con un vicino e tre segnalazioni della Polizia locale e della Stazione Carabinieri.
Il provvedimento era notificato unitamente al decreto del Questore che disponeva la revoca della licenza di porto d’armi per uso tiro a volo. Il ricorrente impugnava il solo divieto di detenere armi, deducendo errata e contraddittoria rappresentazione dei fatti, eccesso di potere per errato presupposto e difetto di motivazione, nonché violazione dell’art. 39 T.U.L.P.S. e dei principi di ragionevolezza e proporzionalità, chiedendo altresì la declaratoria della fondatezza della pretesa alla detenzione. L’Amministrazione si costituiva controdeducendo nel merito.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale richiama l’indirizzo secondo cui, in caso di provvedimento che limiti in via permanente la sfera giuridica del privato, deve riconoscersi in capo al destinatario un interesse giuridicamente protetto a ottenere, dopo il decorso di un termine ragionevole e in presenza di positive sopravvenienze, un aggiornamento della propria posizione e, in caso di esito positivo, la revoca dell’atto inibitorio. Il Collegio cita sul punto TAR Sicilia, Catania, n. 717 del 2024 e TAR Sicilia, Palermo, n. 1603 del 2023.
Quanto alle valutazioni ai fini dell’eventuale revoca, il porto d’armi non costituisce oggetto di un diritto assoluto e può essere riconosciuto solo a fronte della completa sicurezza circa il buon uso, in modo da scongiurare dubbi sotto il profilo prognostico per l’ordine pubblico. Il giudizio dell’Autorità di pubblica sicurezza è espressione di una valutazione ampiamente discrezionale, sindacabile solo sotto il profilo della ragionevolezza e della coerenza (Cons. Stato n. 6565 del 2024; Cons. Stato n. 4604 del 2006).
Il carattere accentuatamente discrezionale del giudizio di affidabilità importa la legittimità del ricorso a valutazioni prognostiche, in cui il pericolo di abuso viene valutato attraverso un ragionamento induttivo e probabilistico, che richiede una previsione supportata da un grado attendibile di probabilità, secondo il criterio del “più probabile che non” (Cons. Stato n. 194 del 2025; Cons. Stato n. 4914 del 2024).
Nel caso di specie, le valutazioni della Prefettura costituiscono espressione di quella valutazione probabilistica e cautelativa richiesta dalla giurisprudenza e non presentano aspetti di evidente illogicità o di travisamento dei fatti. Rilevano in particolare i fatti posti a base della vicenda penale, che evidenziano una conflittualità con il vicino e comportamenti aggressivi incompatibili con la sicura detenzione delle armi, e il fatto che tali comportamenti non siano meramente episodici, essendo stati preceduti da altri episodi. Manifestamente irrilevanti sono la definizione per oblazione dei procedimenti penali e il mancato riscontro della Stazione Carabinieri, avendo la Prefettura operato riferimento ai comportamenti e non all’esito dei procedimenti. Il ricorso è pertanto rigettato, con condanna del ricorrente alle spese liquidate in € 3.000,00.
Nota della Redazione
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