Demolizione di opera abusiva su suolo pubblico e legittimazione del responsabile (TAR Sicilia n. 1208 del 28.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’ordinanza di demolizione adottata ai sensi dell’art. 35 d.P.R. n. 380/2001 su suoli demaniali o di proprietà di Enti pubblici può essere legittimamente indirizzata soltanto al responsabile dell’abuso, da identificare in chi ha materialmente realizzato le opere. Il soggetto che abbia conseguito la disponibilità dell’area in epoca successiva alla realizzazione dei manufatti difetta di tale qualità e non può essere destinatario dell’ingiunzione di riduzione in pristino. La verifica della data di costruzione e della effettiva titolarità dominicale del cespite integra pertanto il presupposto essenziale dell’atto repressivo, non un profilo meramente istruttorio.
Il Fatto
Una società attiva nella vendita e nell’assistenza di autoveicoli impugnava l’ordinanza con cui il Comune le aveva ingiunto la demolizione, a propria cura e spese, di una copertura di circa 300 mq realizzata con struttura in ferro e lamiera, insistente su un’area di cui aveva la disponibilità in forza di concessione comunale risalente al 2003. La società deduceva, tra l’altro, di non essere il soggetto legittimato a subire l’ordine di riduzione in pristino, poiché il manufatto era stato realizzato prima dell’acquisizione della disponibilità dell’area.
Il Comune si costituiva in giudizio. In fase cautelare il Tribunale sospendeva l’efficacia degli atti impugnati, rilevando la plausibile fondatezza del terzo motivo e onerando l’Amministrazione di chiarire la situazione dominicale dell’area, l’amovibilità del manufatto e la sua epoca di costruzione. All’esito dell’udienza pubblica la causa era trattenuta in decisione.
La Motivazione della Corte
In via preliminare il Tribunale constatava che il Comune, senza alcuna giustificazione, non aveva ottemperato agli incombenti istruttori disposti in sede cautelare, comportamento di cui si è tenuto conto nel regolamento delle spese.
In applicazione del principio di economia dei mezzi processuali, il Collegio esaminava prioritariamente il terzo motivo. La ricorrente aveva contestato l’assunto, fatto proprio dall’Amministrazione, della natura demaniale — segnatamente del demanio ferroviario — dell’area interessata dall’abuso. La deduzione è stata ritenuta fondata.
Dalla concessione comunale del 2003 emerge infatti che il cespite rientra tra i beni di proprietà comunale ed è destinato a “uso spazi di manovra autoveicoli”. Ne deriva la qualificazione dell’area come bene del patrimonio disponibile dell’Ente locale, potendo essere destinata a finalità privatistiche avulse dai compiti istituzionali dell’Ente.
Un’aerofotogrammetria allegata alla perizia di parte ha inoltre dimostrato che le opere erano già realizzate nel giugno del 1978, quindi molto prima dell’acquisto della disponibilità del cespite da parte della società. Risulta pertanto fondata la doglianza relativa alla carenza di legittimazione passiva.
L’art. 35 d.P.R. n. 380/2001, recepito in ambito regionale dall’art. 1 legge reg. n. 16/2016, identifica nel “responsabile” dell’abuso il soggetto cui può essere legittimamente ingiunto di demolire opere abusive su suoli demaniali o di proprietà di Enti pubblici, dovendosi intendere per tale chi abbia realizzato materialmente le opere. Difettando tale qualità in capo alla ricorrente, l’ordinanza è stata annullata, con assorbimento degli ulteriori profili di gravame. Le spese, liquidate in € 2.000,00 oltre accessori, sono state poste a carico dell’Amministrazione.
Nota della Redazione
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