Quote latte, vizi della pretesa deducibili solo contro l’atto presupposto (TAR Lombardia n. 2559 del 07.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nell’impugnazione della cartella di pagamento con cui è richiesto il prelievo supplementare sul latte, i vizi attinenti alla determinazione sostanziale del debito e al contrasto della pretesa con il diritto dell’Unione non possono essere dedotti avverso la cartella, ma devono essere fatti valere mediante la tempestiva impugnazione degli atti presupposti. La definitività del prelievo preclude la possibilità di avvalersi delle sentenze della Corte di giustizia che hanno dichiarato il contrasto della normativa nazionale in materia di riassegnazione dei quantitativi inutilizzati e di rimborso. Il credito Agea per il prelievo supplementare ha natura non tributaria, è soggetto alla prescrizione ordinaria decennale e non al termine decadenziale dell’art. 25 d.P.R. n. 602/1973; la notifica effettuata da indirizzo PEC riconducibile all’amministrazione è valida quando l’atto risulta comunque conosciuto dal destinatario.
Il Fatto
La società agricola ricorrente, operante nel settore lattiero, ha impugnato la cartella di pagamento notificata in data 21 settembre 2021, con la quale l’agente della riscossione ha richiesto il pagamento di oltre due milioni di euro per prelievi latte relativi alle campagne 2004/05, 2005/06, 2006/07 e 2007/08, oltre interessi e oneri di riscossione. Il credito si fonda sul ritenuto superamento delle quote di produzione assegnate.
Si sono costituite l’Agenzia delle Entrate-Riscossione e l’Agea, insistendo per la reiezione. Dopo la sospensione disposta in attesa della definizione di un ricorso pendente davanti al TAR Lazio, il giudizio è stato riassunto su istanza della parte e trattenuto in decisione.
La Motivazione della Corte
In via preliminare il Collegio afferma la propria giurisdizione, richiamando l’art. 133, comma 1, lett. t), cod. proc. amm., interpretato in senso ampio sì da comprendere l’impugnazione del ruolo e della cartella esattoriale quali atti della fase di attuazione del prelievo.
Nel merito delle eccezioni di inammissibilità, il Tribunale rileva che la pretesa sottostante è stata già oggetto di distinti giudizi, definiti con pronunce passate in giudicato o con l’acquiescenza del produttore per la campagna 2007/08. L’esistenza di tali precedenti non richiedeva uno specifico contraddittorio, trattandosi di circostanze note alla parte e comunque conoscibili dal Collegio.
Su questa base il Tribunale dichiara inammissibili il terzo, sesto, settimo e ottavo motivo, con i quali si contestava il merito della pretesa invocando le sentenze della Corte di giustizia UE in materia di riassegnazione dei quantitativi inutilizzati. Tali censure avrebbero dovuto essere rivolte contro l’atto di accertamento del prelievo, non contro la cartella. La definitività del prelievo preclude di rimettere in discussione i provvedimenti dopo la scadenza dei termini di impugnazione, anche per assicurarne la conformità al diritto dell’Unione.
I motivi residui sono respinti. La notifica da indirizzo PEC è valida: rileva il dominio riconducibile all’amministrazione e, in ogni caso, la parte ha avuto piena conoscenza dell’atto. La riemissione della cartella è legittima perché la precedente era stata annullata solo per vizi formali. Quanto alla decadenza, l’art. 25 d.P.R. n. 602/1973 si applica ai soli crediti tributari: il credito Agea, di natura non tributaria, è soggetto alla prescrizione decennale ex art. 2946 cod. civ., non al termine quinquennale delle sanzioni né a quello dell’art. 2948, n. 4), cod. civ., sussistendo per ogni annata una autonoma obbligazione. La prescrizione è stata interrotta dai ricorsi proposti e dalle richieste di rateizzazione.
Le spese sono compensate in ragione della complessità delle questioni.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.