Commissione di laurea può confermare voto basso per tesi compilativa (TAR Lazio n. 416 del 12.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il giudizio espresso dalla Commissione di laurea sull’elaborato finale è espressione di discrezionalità tecnica e non è sindacabile nel merito, salvo che ricorra un profilo di manifesta illogicità o irragionevolezza. L’autoqualificazione dell’elaborato come sperimentale, operata dal candidato, non vincola la Commissione, che deve verificarne in concreto il requisito. La valorizzazione del giudizio del Relatore richiesta dall’art. 6 del Regolamento della prova finale non impone alla Commissione di discostarsi dalla proposta di punteggio, ben potendo essa condividerla e farla propria.
Il Fatto
La ricorrente, iscritta a un corso di laurea magistrale presso un’Università telematica, discuteva la tesi nella sessione di laurea di dicembre 2024, conseguendo un voto complessivo di 96/110, con un solo punto attribuito all’elaborato. La tesi, presentata come proposta di una soluzione innovativa a una criticità del mercato del lavoro, era stata valutata dal Relatore come meramente compilativa, priva di approfondimento argomentativo e bibliografico.
La ricorrente impugnava l’esito della prova finale, il giudizio di 96/100, la comunicazione di risposta all’accesso agli atti, i verbali della Commissione, il decreto di individuazione della Commissione e le linee guida di ateneo, chiedendo l’annullamento e la condanna dell’Ateneo a rivalutare l’elaborato con una nuova Commissione. Si costituivano il Ministero dell’Università e della Ricerca, la Presidenza del Consiglio dei Ministri e l’Università resistente chiedendo il rigetto.
La Motivazione della Corte
Il Collegio esamina con priorità il motivo sulla composizione della Commissione, logicamente preliminare. La Commissione era stata nominata con D.R. n. 68 del 27 novembre 2024 ed era composta da professori di Ateneo, tra cui un professore di II fascia con funzioni di Presidente e titolari di insegnamenti del corso di laurea. La contestazione sui titoli del Presidente è smentita dall’elenco pubblico dei professori universitari, che ne attesta la qualità di professore associato di II fascia. Da qui anche l’infondatezza dell’eccezione di tardività del deposito documentale, trattandosi di documentazione di dominio pubblico; il motivo è dichiarato palesemente infondato.
Passando al primo motivo, il Collegio rileva che la ricorrente invoca erroneamente la previgente versione del Regolamento della prova finale del 2021, mentre il giudizio è disciplinato dal D.R. n. 280 del 5 luglio 2024, applicabile dalla sessione di ottobre 2024. L’art. 4 del Regolamento ammette tesi a contenuto sperimentale, ma come mera facoltà; l’art. 5 demanda la valutazione a parametri di approfondimento, capacità di argomentare, chiarezza espositiva e originalità, qualificando il giudizio come insindacabile; l’art. 6 fissa il punteggio massimo in 6/110 punti per la laurea magistrale.
Nel caso concreto, l’elaborato era stato presentato dall’autrice stessa come sperimentale, ma il Relatore, componente della Commissione, lo aveva giudicato meramente compilativo, carente nell’argomentazione e nella bibliografia, proponendo un solo punto. La Commissione ha condiviso tale proposta, facendola propria, con conferma del voto numerico. Non emergendo alcun profilo di manifesta illogicità, il Collegio reputa legittimo l’esercizio della valutazione tecnico-discrezionale.
Anche il terzo motivo è respinto: l’assenza di verbali è smentita dai documenti depositati dall’Ateneo, tra cui il decreto di nomina, le convocazioni, il verbale della sessione, le dichiarazioni di accettazione dei componenti e il giudizio del Relatore. Il ricorso è quindi rigettato, con condanna della ricorrente alle spese di lite, liquidate in euro 2.000,00 per compensi per ciascuna parte resistente.
Nota della Redazione
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