Rinuncia al ricorso in ottemperanza e improcedibilità per difetto sopravvenuto di interesse (TAR Puglia n. 687 del 05.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
La rinuncia al ricorso, anche se notificata oltre il termine di cui all’art. 84 cod. proc. amm., consente al giudice amministrativo di dichiarare il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse ai sensi dell’art. 35, co. 1, lett. c, cod. proc. amm. La declaratoria di improcedibilità prescinde dalla ritualità della rinuncia, potendo essere comunque desunta la carenza di interesse alla coltivazione del giudizio. In caso di adesione dell’amministrazione alla rinuncia, le spese di lite possono essere compensate, ai sensi dell’art. 85, co. 9, cod. proc. amm.
Il Fatto
Il ricorrente aveva proposto giudizio di ottemperanza avverso il Comune di Rutigliano, chiedendo l’esecuzione della sentenza della Corte di Appello di Bari n. 13737/2020, che aveva disposto la demolizione di alcuni immobili di proprietà comunale. Con atto notificato all’amministrazione in data 01.06.2026, il ricorrente ha dichiarato di rinunciare al ricorso, sebbene tale rinuncia fosse intervenuta dopo la scadenza del termine previsto dall’art. 84 cod. proc. amm. per la sua proposizione nella forma ordinaria.
La Motivazione della Corte
Il TAR Puglia, pur rilevando la tardività della rinuncia, ha ritenuto di poter comunque dichiarare il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse. Il Collegio ha valorizzato la volontà abdicativa del ricorrente, desumendone la carenza di interesse alla prosecuzione del giudizio, a prescindere dalla circostanza che la rinuncia fosse stata depositata oltre i termini di legge.
La decisione si fonda sul combinato disposto degli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm., che disciplinano rispettivamente l’improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse e la possibilità di dichiarare improcedibile il ricorso in caso di rinuncia.
Quanto al regime delle spese, il Tribunale ha disposto la compensazione, valorizzando l’adesione dell’amministrazione alla rinuncia depositata dal ricorrente. Tale circostanza ha indotto il Collegio a derogare al principio di soccombenza, riconoscendo l’assenza di una resistenza sostanziale alla definizione del giudizio in senso favorevole alle ragioni del ricorrente.
La sentenza conferma la natura flessibile del giudizio di ottemperanza, nel quale la declaratoria di improcedibilità può essere pronunciata anche in assenza dei presupposti formali della rinuncia, purché risulti comunque evidente la sopravvenuta mancanza di interesse alla decisione nel merito.
Nota della Redazione
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