Revoca parità scolastica e sopravvenuto difetto di interesse (TAR Campania n. 1061 del 09.06.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il provvedimento cautelare è ontologicamente caratterizzato dalla strumentalità e dall’interinalità: la sua efficacia è destinata a venir meno con la pubblicazione della sentenza che definisce il merito. Ove l’amministrazione, dopo la sospensione degli atti impugnati, provveda nuovamente sul rapporto con un atto espressione di rinnovata istruttoria, si determina la cessazione della materia del contendere se il nuovo provvedimento è satisfattivo della pretesa, oppure l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, con traslazione dell’interesse sull’impugnazione del nuovo atto. Il nuovo provvedimento di revoca della parità scolastica, che riconosca implicitamente il regime di parità per l’anno scolastico in corso e ne disponga la revoca solo dall’anno successivo, sana l’attività svolta ma non è pienamente satisfattivo dell’interesse originario: il ricorso avverso la revoca per l’anno in corso è improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse ex art. 100 cod. proc. civ.
Il Fatto
L’istituto scolastico ricorrente, gestito da una società, ha impugnato il decreto con cui l’amministrazione aveva revocato il riconoscimento dello status di scuola paritaria per l’anno scolastico 2024/2025, unitamente agli atti presupposti e connessi, tra cui il preavviso di revoca e la relazione ispettiva con esito negativo. A sostegno del gravame ha dedotto plurimi profili di illegittimità.
In via cautelare, il Tribunale ha dapprima accolto l’istanza monocratica e poi, con ordinanza, ha sospeso gli atti impugnati, invitando l’amministrazione a riesaminare l’organizzazione dell’istituto. Successivamente l’amministrazione ha depositato una nuova relazione ispettiva e un nuovo preavviso di revoca, quindi un nuovo decreto di revoca con decorrenza dall’anno scolastico 2025/2026. L’istituto ha comunicato la cessazione dell’attività didattica a decorrere dal 1° settembre 2025, rappresentando la cessata materia del contendere per l’anno in corso e la sopravvenuta carenza di interesse per gli anni successivi.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ricostruisce anzitutto l’effetto del nuovo decreto di revoca. Esso richiama in premessa l’ordinanza cautelare e dispone la revoca della parità con decorrenza dall’anno scolastico 2025/2026: da ciò il Collegio desume l’implicito riconoscimento del regime di parità per l’intera durata dell’anno scolastico 2024/2025, con superamento, per rinnovate valutazioni, dell’oggetto del contendere circoscritto a tale annualità.
Il percorso argomentativo si fonda sulla giurisprudenza amministrativa richiamata, secondo cui il provvedimento cautelare perde efficacia con la pubblicazione della sentenza che definisce il merito. Quando l’amministrazione provvede nuovamente sul rapporto, ma non in mera esecuzione della misura cautelare, si configura la cessazione della materia del contendere se l’atto è satisfattivo, altrimenti l’improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse. La scelta dipende dalla natura del nuovo atto: se espressione di rinnovata istruttoria e di diversa motivazione, l’interesse si trasferisce sull’impugnazione del nuovo provvedimento.
Applicando tale regola, il Collegio osserva che il nuovo decreto comporta una sostanziale sanatoria dell’attività svolta nell’anno scolastico 2024/2025, ma non è pienamente satisfattivo dell’interesse sostanziale originario. Una volta legittimata a operare come scuola paritaria fino al termine dell’anno scolastico in corso, ormai volgente al termine, la ricorrente non ha più interesse all’annullamento del provvedimento che tale attività aveva vietato.
Ne consegue la declaratoria di improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse. Il Tribunale esclude altresì l’interesse ad agire avverso il nuovo provvedimento di revoca per gli anni scolastici successivi, stante la comunicazione di cessazione dell’attività della scuola dal 1° settembre 2025. Le spese di lite sono integralmente compensate tra le parti, in ragione della peculiarità e complessità della vicenda.
Nota della Redazione
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