Meccanismo extraprofitti e tutela cautelare: il TAR Lombardia nega la sospensione per difetto di periculum (TAR Lombardia n. 573 del 18.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
La domanda cautelare incidentale è respinta quando difetti il periculum in mora, pur in presenza di dubbi sulla diretta impugnabilità degli atti e sulla giurisdizione del giudice amministrativo. Il pregiudizio di natura esclusivamente economica, non assistito da adeguato supporto probatorio circa la compromissione della sopravvivenza dell’impresa ricorrente, è ritenuto suscettibile di integrale ristoro per equivalente in caso di esito favorevole del giudizio. L’operatore del settore, tenuto a criteri di qualificata diligenza, è onerato di approntare per tempo le misure gestionali e organizzative necessarie per fronteggiare le pretese restitutorie derivanti dal quadro normativo di riferimento.
Il Fatto
La società ricorrente, produttrice di energia elettrica da fonti rinnovabili, impugnava le fatture di rettifica emesse dal Gestore dei Servizi Energetici (GSE) in applicazione del meccanismo di compensazione a due vie previsto dall’art. 15-bis del d.l. n. 4/2022, cd. “Decreto Sostegni ter”. Il contenzioso, originariamente incentrato sulle fatture di ottobre e novembre 2022, veniva esteso con successivi motivi aggiunti alla deliberazione ARERA n. 143/2023, alle regole tecniche GSE e, infine, alla diffida di pagamento del 20 febbraio 2025 e agli avvisi di pagamento del 26 marzo 2026.
Con il ricorso per motivi aggiunti depositato il 4 maggio 2026, la società chiedeva la sospensione cautelare della diffida prot. GSEWEB/P20260140578 del 17 febbraio 2026 e degli otto avvisi di pagamento notificati dal GSE, deducendone la compromissione della propria sopravvivenza economica. Si costituivano in giudizio l’ARERA e il GSE per resistere all’istanza. Le Amministrazioni statali e la Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali restavano non costituite.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha preliminarmente rilevato come il ricorso per motivi aggiunti abbia ad oggetto principali atti del GSE — diffide e avvisi di pagamento — rispetto ai quali risulta “perlomeno dubbia” la loro diretta impugnabilità e la riconducibilità alla giurisdizione del giudice amministrativo; trattasi, infatti, di atti che, in ragione della loro natura e della qualità del soggetto emittente, potrebbero verosimilmente radicare la controversia dinanzi al giudice ordinario.
La Corte ha quindi esaminato il fumus boni juris e il periculum in mora, soffermandosi sulla consistenza del danno allegato. L’affermazione della società ricorrente, secondo cui il pagamento delle somme pretese dal GSE avrebbe compromesso la sopravvivenza dell’impresa, è stata ritenuta “sfornita di un adeguato supporto probatorio”; i dati emergenti dai bilanci di esercizio non hanno infatti corroborato l’assunto, facendo venire meno il requisito della verosimiglianza del pregiudizio.
Il Collegio ha inoltre valorizzato il profilo temporale: il tempo di maturazione delle pretese restitutorie e il noto quadro normativo di riferimento imponevano all’operatore del settore, chiamato ad agire secondo criteri di qualificata diligenza, di approntare per tempo le misure gestionali e organizzative necessarie. Detto onere riguarda anche gli investimenti riferibili agli impianti oggetto di causa, sicché l’eventuale danno non può dirsi imprevedibile o non fronteggiabile.
Da ultimo, il TAR ha osservato che il pregiudizio lamentato ha natura prettamente economica e, in quanto tale, sarebbe comunque suscettibile di integrale ristoro per equivalente nell’eventualità di un esito favorevole del giudizio di merito. La natura patrimoniale del danno, unitamente alla capacità dimostrata dalla società di fronteggiare l’esborso, rende pertanto recessiva l’esigenza cautelare. In ragione della peculiarità della vicenda contenziosa, le spese della fase cautelare sono state compensate tra le parti costituite.
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Nota della Redazione
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