Silenzio assenso sull’autorizzazione alla stazione radio base e canone unico (TAR Campania n. 1060 del 09.06.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il procedimento di autorizzazione all’installazione di infrastrutture di comunicazione elettronica, disciplinato dall’art. 44 del d.lgs. n. 259/2003, si conclude con silenzio assenso decorso il termine perentorio di sessanta giorni dalla presentazione della domanda, anche quando sia stata convocata la conferenza di servizi. Il pagamento del canone unico patrimoniale di cui all’art. 1, comma 831 bis, della legge n. 160/2019 non costituisce adempimento necessario per il rilascio del titolo abilitativo e il suo omesso versamento non può impedire la formazione del silenzio assenso né condizionare il rilascio dell’autorizzazione. Il divieto di oneri aggiuntivi posto dal codice delle comunicazioni elettroniche è preclusione assoluta e generale a che l’autorizzazione sia subordinata al pagamento di importi ulteriori rispetto a quelli previsti per legge.
Il Fatto
La società ricorrente, operatore di telefonia mobile, ha presentato al Comune un’istanza di autorizzazione per l’installazione di una stazione radio base su area privata, ai sensi degli artt. 44 e 49 del d.lgs. n. 259/2003. Il Comune ha indetto la conferenza di servizi e, dopo il decorso del termine procedimentale, ha sollecitato il rilascio dell’attestazione di perfezionamento per silenzio assenso.
Con la determinazione conclusiva della conferenza, il Comune ha condizionato il rilascio dell’autorizzazione al previo versamento del canone unico patrimoniale, ribadendo il vincolo con una successiva nota e diffidando la società dall’inizio dei lavori. La ricorrente ha impugnato gli atti e il regolamento comunale nella parte in cui subordina il titolo abilitativo al pagamento del canone. Il TAR ha accolto l’istanza cautelare e il Consiglio di Stato ha respinto l’appello cautelare.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preliminarmente dichiarato il difetto di legittimazione passiva dell’Azienda sanitaria locale, estranea al contenzioso, essendo impugnati esclusivamente atti del Comune. Nel merito ha ritenuto fondato il primo motivo, incentrato sulla formazione del silenzio assenso.
Il TAR ha ricostruito la disciplina dell’art. 44 del codice delle comunicazioni elettroniche. Il comma 6 bis prevede che l’istanza si intende accolta decorso il termine perentorio del comma 10, salvo l’intervento di un provvedimento di diniego o di un parere negativo dell’organismo di controllo. Il comma 8 stabilisce che la determinazione positiva della conferenza di servizi sostituisce ogni altro provvedimento necessario. Il comma 10 fissa in sessanta giorni il termine perentorio, decorso il quale l’amministrazione è tenuta ad attestare l’avvenuta autorizzazione.
Pertanto, anche in caso di conferenza di servizi, il termine rimane di sessanta giorni e il silenzio assenso si forma in assenza di atti di dissenso qualificati. Nel caso concreto il termine era ampiamente decorso e la conferenza non si era conclusa con alcun provvedimento negativo né con pareri contrari.
Quanto alla condizione sospensiva del pagamento del canone, la Sezione ha ribadito che la disciplina del procedimento autorizzativo non include il canone tra gli adempimenti prodromici al titolo abilitativo. Il divieto di oneri aggiuntivi costituisce preclusione assoluta, a garanzia di un trattamento uniforme e non discriminatorio tra operatori, come affermato dalla Corte costituzionale n. 47 del 26.03.2015.
Il secondo motivo, sviluppo del primo, è stato assorbito. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile per difetto di interesse e di giurisdizione, non essendo applicabile alla fattispecie la disciplina regolamentare censurata ed esulando dalla giurisdizione amministrativa le controversie sul canone. Il ricorso è stato accolto, con annullamento dei provvedimenti e condanna del Comune alle spese.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.