Ordine di demolizione in zona vincolata e valutazione unitaria degli abusi (Cons. Stato n. 1184 del 13.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
L’ordine di demolizione di opere edilizie realizzate in assenza di valido titolo abilitativo ha natura di atto vincolato, fondato sul solo accertamento dell’abuso, e non richiede una motivazione specifica sul concreto interesse pubblico, essendo questo definito a monte dal legislatore nel dovere di ripristinare la legalità urbanistico-edilizia. Il mero decorso del tempo dalla commissione dell’abuso non incide sulla legittimità dell’esercizio del potere repressivo. In presenza di vincolo paesaggistico, qualsiasi intervento idoneo ad alterare il pregresso stato dei luoghi deve essere preceduto da autorizzazione paesaggistica e, in sua assenza, è soggetto a sanzione demolitoria. La valutazione di una pluralità di opere va compiuta in modo globale e non atomistico: l’opera abusiva si identifica con riferimento all’immobile o al complesso immobiliare unitariamente considerato.

Il Fatto

Un ente proprietario impugnava davanti al TAR Liguria l’ordinanza con cui il Comune aveva ingiunto la demolizione di opere realizzate su un compendio immobiliare in zona vincolata: la copertura di una preesistente vasca irrigua, trasformata in spazio polivalente mediante solaio in cemento armato, e la sistemazione dell’area adiacente a piazzale con recinzione e cancello carraio.

Il ricorrente deduceva la natura pertinenziale e di manutenzione straordinaria degli interventi, l’erronea applicazione della sanzione demolitoria in luogo di quella pecuniaria, il difetto di istruttoria e di motivazione e la mancata delimitazione delle parti abusive. Il TAR Liguria respingeva il ricorso e dichiarava inammissibili i motivi aggiunti, compensando le spese. Proponeva quindi appello.

La Motivazione della Corte

Il Consiglio di Stato respinge l’impugnazione. Quanto ai vizi dell’ordine di demolizione, richiama i consolidati orientamenti secondo cui il provvedimento è atto vincolato e la motivazione è adeguata quando descrive le opere abusive, sotto il profilo morfologico, costruttivo, dimensionale e ubicativo, e individua le violazioni accertate (Cons. Stato sez. VII n. 6301 del 2025; sez. II n. 9688 del 2025). Il decorso del tempo non incide sul potere repressivo.

La mancata individuazione dell’area di sedime da acquisire non è ragione di illegittimità: l’acquisizione gratuita è conseguenza ex lege dell’inottemperanza e può essere compiuta con atto successivo di natura ricognitiva (Cons. Stato sez. II n. 5416 del 2023).

Sul piano sostanziale, la Corte ribadisce che in area vincolata ogni intervento idoneo ad alterare lo stato dei luoghi richiede autorizzazione paesaggistica, la cui assenza comporta la sanzione demolitoria (Cons. Stato sez. VI n. 7426 del 2021). La pluralità di opere va valutata in modo globale, non atomistico, perché la considerazione frazionata non consente di comprendere l’effettiva portata dell’operazione (sez. VI n. 1350 del 2021; sez. VI n. 6235 del 2021).

Nel caso concreto la valutazione unitaria trova conferma nella circostanza che tutte le opere erano finalizzate all’utilizzo dell’immobile e presentavano rilevante consistenza: la copertura di ingenti dimensioni e il terreno agricolo pavimentato e recintato, trasformato in spazio cementato destinato a parcheggio.

La Corte precisa inoltre che, in area vincolata e in assenza di autorizzazione paesaggistica, la demolizione non ammette deroghe e opera d’ufficio, anche per opere che non avrebbero richiesto il permesso di costruire (sez. VII n. 6428 del 2025). La qualificazione dell’amministrazione è quindi corretta. L’appello è respinto e le spese seguono la soccombenza.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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