PABE legittimo su quantità sostenibili e zone vulnerabilità idrica (TAR Toscana n. 1184 del 23.06.2025)

Principi di diritto (Massima)
È legittimo il Piano attuativo dei bacini estrattivi che determina le quantità sostenibili di materiale escavabile mediante la mediazione tra il dato storico delle produzioni dei quattro anni precedenti e la stima di una resa minima del 25% in blocchi, trattandosi di criteri ragionevoli che danno attuazione al Piano regionale cave. La reiezione delle osservazioni presentate dal privato nel procedimento di formazione di un atto di pianificazione territoriale non richiede particolare motivazione, integrando un mero apporto collaborativo. La classificazione delle aree estrattive in zona A3 e A4 si fonda su criteri geologici e idrogeologici di natura preventiva e precauzionale, che non presuppongono l’accertamento dell’effettiva compromissione della qualità idrica, e le conseguenti limitazioni all’attività estrattiva sono ragionevoli e proporzionate a fronte dell’interesse generale alla tutela delle sorgenti e dei pozzi idropotabili.

Il Fatto

La società ricorrente è titolare di diritti di escavazione su una cava ubicata nel bacino marmifero del Comune di Carrara. Ha impugnato la deliberazione con cui il Consiglio comunale ha approvato il Piano Attuativo dei Bacini Estrattivi, unitamente agli elaborati normativi e cartografici, deducendo plurimi profili di violazione di legge ed eccesso di potere.

Il ricorso, inizialmente proposto in sede straordinaria, è stato trasposto davanti al giudice amministrativo. Nel corso del giudizio la ricorrente ha dichiarato di non avere più interesse alla decisione del primo, terzo e quarto motivo, conservando l’interesse per il secondo e il quinto. Si sono costituiti il Comune di Carrara e la Regione Toscana, resistendo al ricorso.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha anzitutto preso atto della dichiarazione della ricorrente e ha definito la causa, quanto ai motivi primo, terzo e quarto, con sentenza di improcedibilità ai sensi dell’art. 35, comma 1, lettera c), cod. proc. amm.

Sul secondo motivo, relativo ai quantitativi sostenibili assegnati alla cava, il Tribunale ha richiamato la propria precedente decisione, TAR Toscana n. 284 del 2024, riportandone le argomentazioni e ritenendole pienamente valevoli. Le quantità derivano dal Piano regionale cave, con rapporto dei volumi alla durata decennale e correttivi illustrati nella Relazione Illustrativa. Il primo criterio muove dalla media aritmetica delle produzioni dei quattro anni considerati; il secondo applica una resa percentuale minima del 25% in blocchi. L’art. 40 delle NTA prefigura inoltre un meccanismo di premialità che consente un incremento fino al 20% delle quantità sostenibili, e il rinvio a un successivo atto amministrativo non è indice di illegittimità.

Quanto al quinto motivo, concernente la classificazione di parte della cava in zona A3 e A4, il Collegio ha escluso sul piano procedimentale che la reiezione delle osservazioni endoprocedimentali richieda particolare motivazione, richiamando Cons. Stato n. 5589 del 2024 e Cons. Stato n. 2535 del 2024. Nel merito, la perimetrazione si fonda su metodologie e criteri tecnici di carattere geologico e idrogeologico, non censurati dalla società.

La ricorrente contestava soltanto che le tecniche di escavazione utilizzate non determinerebbero l’intorbidamento delle acque. Il rilievo è stato ritenuto privo di pregio, perché i criteri idrogeologici non presuppongono, ai fini della perimetrazione, l’accertamento dell’effettiva compromissione della qualità idrica, essendo caratterizzati da intento preventivo e da natura precauzionale. Le limitazioni all’attività estrattiva nelle zone A3 e A4 sono apparse ragionevoli e proporzionate, prevalendo l’interesse generale alla salute umana sull’interesse economico delle imprese.

Il ricorso è stato quindi dichiarato in parte improcedibile e in parte respinto, con compensazione delle spese in ragione della peculiarità della fattispecie.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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