Ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro sulla Carta elettronica del docente (TAR Campania n. 1968 del 23.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il giudice amministrativo, adito per l’ottemperanza di una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato, ordina all’Amministrazione di dare esecuzione al giudicato quando il contenuto conformativo dell’obbligo sia individuato e il termine dilatorio di cui all’art. 14, comma 1, D.L. n. 669/1996 sia decorso. La sentenza del giudice civile esplica un immediato valore conformativo-ordinatorio, sicché l’obbligo dell’Amministrazione consiste nel far conseguire concretamente il bene della vita già riconosciuto. In caso di perdurante inerzia, il Tribunale nomina fin d’ora il commissario ad acta e condanna l’Amministrazione, ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., al pagamento di una penalità di mora parametrata agli interessi legali.
Il Fatto
La ricorrente, docente con contratti di supplenza fino al termine delle attività didattiche, aveva ottenuto dal Tribunale Ordinario di Napoli, Sezione Lavoro, il riconoscimento del diritto al beneficio economico della Carta elettronica del docente per gli anni scolastici 2019/20, 2020/21 e 2021/22, con condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito all’erogazione di un valore pari a € 1.500,00, oltre interessi o rivalutazione.
La sentenza, notificata in forma esecutiva al Ministero, è passata in giudicato come da attestazione in atti. Decorso il termine dilatorio di centoventi giorni per le azioni esecutive nei confronti della pubblica amministrazione, e rimasta l’Amministrazione inerte, la ricorrente ha proposto ricorso per l’ottemperanza, chiedendo altresì la nomina di un commissario ad acta e la condanna al pagamento di una penalità di mora. Il Ministero si è costituito con memoria solo formale.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale muove dal rilievo che la sentenza del giudice civile possiede un immediato valore conformativo-ordinatorio nei confronti dell’Amministrazione intimata. Quest’ultima è dunque tenuta a conformarsi al decisum del giudice, e il contenuto dell’obbligo consiste proprio nel far conseguire concretamente l’utilità o il bene della vita già riconosciuti in sede civile.
Il Collegio verifica i presupposti dell’azione di ottemperanza. La sentenza è passata in giudicato, come attestato in atti, ed è stata notificata in forma esecutiva presso la sede reale dell’Amministrazione. È inoltre decorso il termine di cui all’art. 14, comma 1, D.L. n. 669/1996 e successive modificazioni. Non risulta che l’Amministrazione, costituitasi solo formalmente, abbia dato esecuzione al giudicato.
Su queste basi il Tribunale ordina al Ministero dell’Istruzione e del Merito di dare esecuzione al giudicato entro sessanta giorni dalla comunicazione della sentenza o dalla notifica di parte se anteriore. Per l’ipotesi di ulteriore inottemperanza, nomina fin d’ora commissario ad acta il direttore della direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, con facoltà di delega ad altro dirigente dell’ufficio, il quale, su istanza della ricorrente, si insedierà assicurando nei successivi sessanta giorni l’esecuzione del giudicato.
Il Tribunale accoglie altresì la richiesta di condanna al pagamento di una penalità di mora. In conformità all’orientamento dello stesso Tribunale, la penalità è fissata in misura pari agli interessi legali sulla somma dovuta. Essa decorre dal giorno di comunicazione della sentenza e sarà dovuta sino al giorno dell’adempimento o, ove l’Amministrazione perduri nell’inerzia, sino al giorno di effettivo insediamento del commissario ad acta, richiamandosi sul punto T.A.R. Lombardia, Milano, sez. III, n. 2524 del 2020 e T.A.R. Campania, Napoli, sez. V, n. 1794 del 2019.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in € 1.000,00, oltre accessori di legge, con distrazione a favore dei difensori dichiaratisi antistatari.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.