Pericolo di fuga e recidiva nel riesame della custodia per favoreggiamento dell’immigrazione (Cass. pen. Sez. I n. 33742 del 14.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di riesame cautelare, il pericolo di fuga non può essere escluso valorizzando una condotta di mancato allontanamento dal territorio dello Stato tenuta dall’indagato quando era ignaro della pendenza del procedimento. I collegamenti con una rete criminale a radice extranazionale, già posti a fondamento del pericolo di recidiva, possono integrare un elemento concreto da cui desumere la possibilità di procurarsi mezzi e conoscenze per sottrarsi al processo. È illogico e contraddittorio il provvedimento che, da un lato, afferma la sussistenza di residue esigenze cautelari e, dall’altro, le fronteggia con una misura non custodiale, nonostante le presunzioni relative di cui all’art. 12, comma 4-bis, d. lgs. n. 286 del 1998 possano essere superate solo da specifici elementi favorevoli acquisiti nel caso concreto.
Il Fatto
Il Tribunale del riesame di Catania, accogliendo l’istanza avanzata nell’interesse dell’indagato, aveva sostituito la custodia cautelare in carcere con l’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. L’indagato, in qualità di skipper, era accusato di aver favorito l’immigrazione di ottanta cittadini stranieri sbarcati nel 2023, con l’aggravante di cui all’art. 61-bis cod. pen.
Il Tribunale confermava la gravità indiziaria e, richiamate le presunzioni dell’art. 12, comma 4-bis, d. lgs. n. 286 del 1998, riteneva sussistente il pericolo di recidiva per l’inserimento nella rete criminale. Escludeva tuttavia il pericolo di fuga, valorizzando la stabile dimora in Italia e la richiesta di protezione internazionale. Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Catania ha proposto ricorso per cassazione.
La Motivazione della Corte
La Corte disattende preliminarmente l’eccezione di nullità per inosservanza dell’art. 143 cod. proc. pen., sollevata dalla difesa: il decreto di citazione innanzi alla Corte di cassazione non va tradotto in lingua conosciuta dall’indagato alloglotta, poiché in sede di legittimità la difesa tecnica è obbligatoria e le parti private non possono non essere rappresentate da un difensore.
Nel merito, la Corte ritiene fondato il ricorso. Il Tribunale aveva correttamente richiamato la duplice presunzione legale, di natura relativa, di sussistenza delle esigenze cautelari e di adeguatezza della custodia inframuraria. Anche dopo la sentenza n. 331 del 2011 della Corte costituzionale, che ha trasformato in relativa la seconda presunzione, entrambe restano operanti, salvo che siano acquisiti, in positivo, specifici elementi favorevoli in ordine alla contenibilità della pericolosità con misura alternativa.
Il provvedimento appare illogico e contraddittorio. Da un lato afferma il pericolo di reiterazione per l’inserimento dell’indagato nella rete criminale i cui capi erano ancora liberi; dall’altro ritiene fronteggiabili le residue esigenze con una misura non custodiale.
Proprio la gravità della condotta e i collegamenti con l’organizzazione a radice extranazionale, valorizzati dal medesimo Tribunale sotto il profilo della recidiva, costituiscono un elemento concreto da cui desumere la possibilità di sottrarsi al processo. Il Tribunale ha inoltre escluso il pericolo di fuga basandosi su una condotta tenuta dall’indagato quando era del tutto ignaro del procedimento, pur risultando egli privo di fissa dimora e di legami affettivi, familiari e lavorativi.
L’ordinanza è quindi annullata con rinvio al Tribunale di Catania, Sezione per il Riesame, perché proceda, nella libertà delle proprie determinazioni di merito, a nuovo giudizio sanando i rilevati vizi motivazionali.
Nota della Redazione
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