Improcedibilità per difetto di querela sopravvenuta non dedotta in appello (Cass. pen. Sez. V n. 30673 del 11.08.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il mutamento del regime di procedibilità, che renda il reato perseguibile a querela, è una questione che il giudice dell’impugnazione può rilevare solo se la parte l’abbia tempestivamente dedotta nel grado in cui è sopravvenuto. L’art. 129 cod. proc. pen. non attribuisce al giudice di legittimità un autonomo spazio decisorio svincolato dalle regole processuali, ma enuncia una regola di giudizio che presuppone una valida impugnazione. Ne consegue che è inammissibile il ricorso per cassazione con cui si introduce, per la prima volta, il difetto della condizione di procedibilità non dedotto in appello e non rilevabile d’ufficio, perché la questione riguarda punti della decisione ormai sottratti al sindacato giurisdizionale. L’improcedibilità è rilevabile d’ufficio solo se la parte abbia posto il tema nelle conclusioni del giudizio di merito, essendo la deduzione tempestiva ammissibile in quanto successiva al mutato regime.

Il Fatto

La ricorrente è stata dichiarata colpevole, in primo grado, del delitto di furto di energia elettrica aggravato dalla violenza sulle cose e dall’esposizione alla pubblica fede, ai sensi degli artt. 624 e 625, nn. 2 e 7, cod. pen. Il fatto consiste nella riattivazione abusiva di un’utenza cessata per morosità. La Corte d’appello di Napoli, con sentenza del 02.12.2025, ha parzialmente riformato la decisione, riducendo la pena.

Ricorre per cassazione l’imputata deducendo un unico motivo: il delitto sarebbe divenuto procedibile a querela per effetto delle modifiche introdotte dal d.lgs. n. 150/2022 e la parte offesa non avrebbe mai presentato querela. Si sarebbe dovuta contestare, neppure con contestazione suppletiva, l’aggravante dell’avere commesso il fatto su cose destinate a pubblico servizio, che avrebbe comportato la procedibilità d’ufficio. Chiede l’annullamento senza rinvio per difetto della condizione di procedibilità.

La Motivazione della Corte

Il ricorso è manifestamente infondato. Il tema centrale è l’ammissibilità del motivo collegato alla sopravvenuta procedibilità a querela, introdotta prima della sentenza impugnata. La Corte ricostruisce la sequenza processuale: la sentenza di primo grado è del 13.12.2019; l’appello è stato proposto il 13 maggio 2020, senza alcuna deduzione di improcedibilità; la Corte d’appello ha deciso il 02.12.2025, dopo l’entrata in vigore della riforma.

La questione va definita alla stregua dei principi delle Sezioni Unite n. 12602 del 2015 (Ricci), riferibili a tutte le ipotesi di non punibilità previste dall’art. 129 cod. proc. pen. e dunque anche alla mancanza di una condizione di procedibilità. L’improcedibilità era già vigente al momento della sentenza di appello e poteva essere fatta valere dinanzi alla Corte di merito. L’eccezione, invece, è rimasta estranea ai motivi di appello e non è stata invocata nell’udienza del 2 dicembre 2025.

È inammissibile il motivo di ricorso con cui si introduce, per la prima volta, una questione non dedotta in appello e non rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado, riguardando punti ormai stabilizzati in forza del principio del tantum devolutum quantum appellatum. L’art. 129 cod. proc. pen. non riveste valenza prioritaria rispetto alla disciplina dell’inammissibilità e presuppone la proposizione di una valida impugnazione, anche in motivazione. Ne deriva che l’inammissibilità preclude il rilievo d’ufficio del difetto di querela.

La Corte aggiunge che, ove la parte avesse posto in sede di conclusioni di appello il tema della improcedibilità sopravvenuta, la deduzione tempestiva avrebbe reso ammissibile anche il ricorso incentrato sul mancato rilievo della stessa, non potendosi dedurre una violazione di legge prima della sua entrata in vigore. Alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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