Furto di energia elettrica e aggravante del pubblico servizio (Cass. pen. Sez. V n. 24864 del 02.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
La natura pubblicistica del servizio di fornitura dell’energia elettrica non viene meno per il fatto che il consumo sia misurato da un contatore, né per la previsione di un corrispettivo, né per le modalità della sottrazione. Ai fini della configurabilità dell’aggravante di cui all’art. 625, n. 7, cod. pen. rileva esclusivamente la destinazione del bene sottratto a un pubblico servizio o a una pubblica utilità. Il bene oggetto del furto non è il contatore manomesso, strumentale alla sola misurazione del consumo, ma l’energia elettrica in quanto tale, recapitata dalla fonte di gestione generale del pubblico servizio ai singoli cittadini. È pertanto erroneo fondare il discrimine della sussistenza dell’aggravante sul sito in cui l’asportazione è avvenuta, potendo la connotazione domestica del flusso rilevare solo sotto il diverso profilo dell’esposizione alla pubblica fede.
Il Fatto
Il Tribunale di Catania, con sentenza del 16 ottobre 2025, ha dichiarato non doversi procedere per difetto di querela nei confronti dell’imputato, in relazione al reato di furto aggravato di energia elettrica. Il giudice di merito ha escluso la circostanza aggravante di cui al n. 7 dell’art. 625 cod. pen., ritenendo che la manomissione del contatore non integrasse di per sé l’aggravante contestata, poiché il contatore sarebbe strumento finalizzato alla sola misurazione dei consumi e alla quantificazione del prezzo della prestazione contrattuale.
Avverso tale decisione ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore generale presso la Corte d’appello di Catania, deducendo violazione di legge in relazione all’art. 625, n. 7, cod. pen., sul rilievo che l’energia elettrica conserva la propria connotazione pubblicistica a prescindere dal sistema attraverso il quale si sia realizzato l’allaccio abusivo.
La Motivazione della Corte
La quinta sezione penale ha ritenuto il ricorso fondato. Il Collegio muove dalla pacifica natura pubblicistica del servizio di fornitura dell’energia elettrica, riconosciuta da una pluralità di fonti normative, e ne afferma l’insensibilità rispetto a tre fattori: la misurazione del consumo mediante contatore, la previsione di un corrispettivo e le modalità della sottrazione.
Il criterio dirimente, secondo la Corte, è esclusivamente la destinazione del bene sottratto a un pubblico servizio o a una pubblica utilità. Sul punto la sentenza richiama un consolidato orientamento di legittimità, articolato in pronunce di questa e di altre sezioni, tra cui Sez. 4, n. 48529 del 07/11/2023, Marcì, Rv. 285422 e Sez. 5, n. 1094 del 03/11/2021, Mondino, Rv. 282543.
Non è dunque condivisibile la motivazione della decisione impugnata, che ha fondato la sussistenza o meno dell’aggravante sul sito in cui l’asportazione è stata realizzata, escludendo la destinazione a servizio pubblico per essere l’energia “ormai” convogliata nell’ambito domestico della proprietà privata. Secondo la Corte, tale circostanza può rilevare solo sotto il diverso profilo della ricorrenza dell’aggravante dell’esposizione della cosa alla pubblica fede.
Il Collegio precisa inoltre che la res destinata al pubblico servizio non è il contatore, pur di proprietà dell’ente di distribuzione, sul quale è stata effettuata la manomissione strumentale ad alterare il conteggio, ma l’energia elettrica in quanto tale, che dalla fonte di gestione generale del pubblico servizio viene recapitata ai singoli cittadini. La sentenza impugnata è stata quindi annullata con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Catania, in diversa persona fisica.
Nota della Redazione
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