Deposito telematico incompleto e rimessione in termini esclusa (Cass. civ. Sez. III n. 7631 del 21.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di deposito telematico del ricorso per cassazione, la rimessione in termini di cui all’art. 153, secondo comma, cod. proc. civ. non può essere concessa quando la decadenza dall’art. 369 cod. proc. civ. sia conseguenza di una pluralità di comportamenti iniziali errati o negligenti del difensore, tra cui il deposito eccedente il limite dimensionale, l’omessa effettuazione dei depositi complementari e l’omessa verifica della completezza del fascicolo telematico. La causa non imputabile presuppone un fatto ostativo esterno alla volontà della parte, caratterizzato da assoluta impossibilità e non da mere difficoltà nell’osservanza delle disposizioni processuali. La ricezione della PEC di accettazione del deposito principale non genera alcun affidamento incolpevole sulla completezza del contenuto depositato, non essendo preclusa al difensore la verifica informatica dell’esito.
Il Fatto
Una banca escuteva una fideiussione omnibus stipulata dal fideiussore, nella veste di amministratore della società debitrice principale, a garanzia dello scoperto di conto corrente e di un mutuo fondiario. Ottenuto il decreto ingiuntivo, il garante proponeva opposizione. Il Tribunale accoglieva parzialmente l’opposizione, revocava il decreto e rideterminava la somma dovuta. La Corte d’appello, in riforma, accoglieva l’eccezione di nullità della fideiussione omnibus per la riproduzione delle clausole dello schema ABI dichiarate illegittime e dichiarava estinta l’obbligazione del fideiussore.
La banca ricorreva per cassazione con quattro motivi. Il controricorrente resisteva e, con memoria, eccepiva l’improcedibilità del ricorso per violazione dell’art. 369 cod. proc. civ.
La Motivazione della Corte
La Corte esamina in via pregiudiziale l’eccezione di improcedibilità, che il controricorrente collega alla richiesta di rimessione in termini avanzata dalla ricorrente. Il ricorso era stato notificato il 2 gennaio 2024; entro il 22 gennaio 2024 dovevano essere depositati la copia autentica della sentenza impugnata con la relazione di notificazione, gli atti e i documenti su cui il ricorso si fonda.
Il deposito telematico del 17 gennaio 2024 conteneva soltanto il ricorso, la procura speciale e la nota di iscrizione a ruolo: mancavano la sentenza impugnata, la prova della notifica del ricorso e gli atti e documenti allegati. È pacifico, perché riconosciuto dalla stessa ricorrente, che l’invio originario non era integrale per il superamento del limite dimensionale di 30 MB stabilito dal provvedimento DGSIA, e che i necessari invii complementari non furono tempestivamente eseguiti.
La Corte richiama il principio per cui, in caso di costituzione telematica mediante PEC eccedente il limite dimensionale, il deposito è tempestivo solo se effettuato mediante più invii eseguiti entro il giorno di scadenza del termine per la costituzione stessa (Cass. n. 2657 del 2021). Nella specie i depositi complementari intervennero solo il 26 gennaio 2024, a termine ormai spirato.
La rimessione in termini è quindi esclusa: alla ricorrente va imputato in via esclusiva di non avere verificato la completezza del deposito mediante accesso al Portale PST Giustizia o ad altro punto di accesso. L’art. 153, secondo comma, cod. proc. civ. richiede una causa non imputabile alla parte, caratterizzata da assoluta impossibilità e non da mere difficoltà (Cass. n. 25228 del 2023; Cass. n. 19384 del 2023).
La quarta PEC di accettazione si riferiva al solo deposito principale e non poteva ingenerare un affidamento incolpevole sulla completezza del contenuto. Né vale l’attivazione in un termine ragionevolmente contenuto, poiché la pluralità di condotte iniziali errate o negligenti depone per l’imputabilità a carico della ricorrente (Cass. n. 18435 del 2024; Cass. n. 11029 del 2023). Il ricorso è pertanto dichiarato improcedibile, con condanna alle spese e obbligo di versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Nota della Redazione
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