Fideiussioni ABI e carenza di esposizione dei fatti nel ricorso per cassazione (Cass. civ. Sez. 1 n. 886 del 16.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
Ai sensi dell’art. 366, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., il ricorso per cassazione deve contenere l’esposizione chiara ed esauriente dei fatti di causa, da cui emergano le reciproche pretese delle parti, lo svolgimento della vicenda processuale e le argomentazioni essenziali su cui si fonda la sentenza impugnata. Il requisito è prescritto a pena di inammissibilità. La mancanza di tale elemento non può essere superata attraverso l’esame delle censure in cui si articola il ricorso né attraverso l’esame di altri atti processuali, ostandovi il principio di autonomia del ricorso per cassazione. Il rilievo d’ufficio delle cause di inammissibilità è sottratto alla regola del contraddittorio di cui all’art. 384, comma 3, cod. proc. civ., che si riferisce esclusivamente alle questioni rilevate d’ufficio quando la Corte ritenga di dover decidere il merito.

Il Fatto

La controversia origina da alcune fideiussioni prestate da quattro garanti in favore di un istituto di credito, in particolare una prima garanzia del 31/05/2017 e le successive che la richiamavano incrementando il limite dell’importo garantito. I fideiussori, dopo il rigetto delle loro domande nel giudizio di merito, hanno proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d’Appello di Lecce, articolando tre motivi di censura e richiamandosi, per l’esposizione dei fatti, ai precedenti scritti difensivi.

L’istituto di credito ha resistito con controricorso, eccependo l’inammissibilità del ricorso, e il Procuratore generale ha concluso per l’inammissibilità o, in subordine, per il rigetto dell’impugnazione.

La Motivazione della Corte

La Corte di cassazione ha esaminato preliminarmente la sussistenza del requisito di cui all’art. 366, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., rilevando che il ricorso risultava del tutto carente della sommaria esposizione dei fatti di causa. I ricorrenti si erano infatti limitati a richiamare, per la ricostruzione della vicenda, i precedenti scritti difensivi e la sentenza impugnata.

I giudici di legittimità hanno richiamato il consolidato orientamento per cui l’esposizione dei fatti deve essere chiara ed esauriente, tale da garantire al giudice di legittimità una conoscenza completa del fatto sostanziale e processuale, senza necessità di accedere ad altre fonti o atti del processo, ivi compresa la stessa sentenza gravata. Tale esigenza non risponde a un mero formalismo, ma alla necessità di comprendere il significato e la portata delle censure rivolte al provvedimento impugnato.

La Corte ha precisato che la carenza del requisito, come chiarito dalle Sezioni Unite n. 11308 del 2014, non può essere superata né attraverso l’esame delle censure in cui si articola il ricorso, né attraverso l’esame di altri atti processuali, quale il controricorso della parte avversaria, in virtù del principio di autonomia del ricorso per cassazione.

Da ultimo, la Corte ha escluso la necessità di provocare il contraddittorio sulla questione rilevata d’ufficio, in quanto la regola di cui all’art. 384, comma 3, cod. proc. civ. si riferisce solo all’ipotesi in cui la Corte ritenga di dover decidere il merito. La natura inammissibile del ricorso ha comportato la preclusione della verifica dei motivi di censura e la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese di legittimità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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