Risarcimento da annullamento di aggiudicazione e giudicato amministrativo (Cass. civ. Sez. I n. 7632 del 21.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
È devoluta al giudice ordinario la domanda con cui il destinatario di un provvedimento amministrativo ampliativo illegittimo chieda il risarcimento del danno derivante dall’emanazione e dal successivo annullamento dell’atto. La causa petendi non è l’illegittimità provvedimentale, ma la lesione dell’affidamento del beneficiario nella legittimità dell’atto: rilevano le regole di correttezza e buona fede di diritto privato, la cui violazione genera responsabilità e non invalidità. Il giudicato amministrativo che abbia escluso la colpa della p.a. in un diverso rapporto non si estende al rapporto tra amministrazione e altro soggetto, sicché non preclude l’accertamento della responsabilità da contatto qualificato. La quantificazione del danno e il concorso del danneggiato costituiscono valutazione di fatto non sindacabile in sede di legittimità.

Il Fatto

Il beneficiario di un decreto assessoriale di concessione di un finanziamento regionale aveva ottenuto l’erogazione di una somma a seguito dell’aggiudicazione di una gara. La gara e i decreti consequenziali sono stati annullati dal giudice amministrativo. Il beneficiario ha chiesto di trattenere le somme già ricevute e, in via subordinata, il risarcimento del danno per la lesione del proprio affidamento.

Il Tribunale ha rigettato le domande. La Corte d’appello, in parziale accoglimento, ha dichiarato non ripetibile la metà della somma erogata. L’amministrazione regionale ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi; il beneficiario ha resistito con controricorso e ricorso incidentale.

La Motivazione della Corte

La Corte affronta anzitutto il profilo di giurisdizione. Il ricorrente principale sosteneva che la domanda risarcitoria, derivando dall’annullamento di una gara ad evidenza pubblica, rientrasse nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ai sensi degli artt. 119 e 133, comma 1, lett. e), n. 1, d.lgs. n. 104/2010. Il motivo è infondato. Richiamando un proprio consolidato orientamento (Cass. n. 19677/2020; Sezioni Unite n. 17586/2015, n. 12799/2017, n. 1564/2018), il Collegio ribadisce che la lesione non deriva dall’atto favorevole, pur illegittimo, ma dalla fattispecie complessa composta dall’emanazione dell’atto, dall’incolpevole affidamento del beneficiario e dal successivo legittimo annullamento.

Il secondo, il terzo e il quarto motivo del ricorso principale sono esaminati unitariamente. L’amministrazione deduceva che il giudicato amministrativo, avendo escluso la colpa della p.a., impedisse l’affermazione della responsabilità, e censurava la ripartizione del danno operata in proporzione all’assenza di colpa ex art. 1227, comma 1, cod. civ., oltre al vizio di motivazione. La Corte rileva che il ricorrente non si è confrontato con la ratio decidendi della sentenza impugnata, secondo cui l’assenza di colpa accertata dal giudice amministrativo riguardava la pretesa risarcitoria di una diversa associazione e non il rapporto tra l’amministrazione e il beneficiario.

Quanto al vizio di motivazione, il Collegio richiama la regola per cui è denunciabile solo l’anomalia che si traduce in violazione di legge costituzionalmente rilevante, consistente nella mancanza assoluta di motivi, nella motivazione apparente, nel contrasto irriducibile o nella motivazione perplessa (Sezioni Unite n. 8053 del 2014; Cass. n. 7472 del 2017; Cass. n. 20042 del 2020; Cass. n. 23620 del 2020; Cass. n. 395 del 2021; Cass. n. 33961 del 2022). Nel caso concreto la motivazione non è perplessa né apparente, indicando l’iter logico ancorato al concorso di colpa del danneggiato: si tratta di valutazione di fatto non censurabile in cassazione.

Il ricorso incidentale del beneficiario è parimenti rigettato. Il motivo sul diritto a trattenere le somme è inammissibile: l’effetto caducatorio dei decreti di concessione, accertato con giudicato, comporta la restituzione dell’indebito. Il motivo sulla violazione del legittimo affidamento censura, per ragioni opposte, la medesima valutazione di fatto sulla quantificazione del danno. Il terzo motivo, relativo all’omessa pronuncia sulla domanda di ingiustificato arricchimento ex art. 2041 cod. civ., è assorbito.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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