Trattenimento scritture contabili oltre termine non invalida l’accertamento (Cass. civ. Sez. V n. 16988 del 24.06.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il trattenimento delle scritture contabili da parte dell’Amministrazione finanziaria oltre il termine previsto dall’art. 32, comma 1, n. 3), d.P.R. n. 600 del 1973 non determina, di per sé, l’illegittimità dell’avviso di accertamento successivamente notificato, né l’inutilizzabilità delle prove acquisite, in mancanza di una specifica previsione sanzionatoria. Nel processo tributario le cause di invalidità dell’atto sono oggetto di disciplina positiva e non ogni deviazione dal modello legale si riverbera in modo caducatorio sull’atto conclusivo dell’attività di controllo. L’eventuale illegittimità derivata presuppone un nesso di dipendenza tra l’atto viziato e quello successivo, che non ricorre quando la pretesa impositiva si fonda su elementi probatori autonomi, come le risultanze delle indagini finanziarie, non attinti dallo spossessamento della contabilità.

Il Fatto

La contribuente impugnava l’avviso di accertamento con cui l’Ufficio aveva rettificato il reddito dichiarato per il periodo di imposta 2013, sulla base di un processo verbale di constatazione della Guardia di finanza contenente anche le risultanze delle indagini finanziarie. Il giudice di primo grado rigettava il ricorso e la Commissione tributaria regionale del Lazio confermava la statuizione, ritenendo ritualmente notificato l’atto e correttamente svolta l’intera attività di verifica, quanto a termini e a prova dei maggiori redditi.

La contribuente ricorreva per cassazione con tre motivi, deducendo rispettivamente il vizio di notifica dell’atto c.d. impoesattivo, la violazione dell’art. 32 d.P.R. n. 600 del 1973 per il trattenimento delle scritture oltre i sessanta giorni e l’errata estensione della presunzione legale ai contribuenti in contabilità semplificata.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo è infondato. La Corte ribadisce che l’art. 29, comma 1, lett. a), d.l. n. 78 del 2010, convertito con legge n. 122 del 2010, non ha innovato la disciplina della notifica dell’atto impositivo, limitandosi a prevedere la concentrazione della riscossione nell’accertamento. Nessuna modifica è stata apportata all’art. 14 della legge n. 890 del 1982, che continua a consentire la notificazione a mezzo posta direttamente dagli uffici finanziari, senza distinzione tra atti impositivi ed esattivi. In tal senso depongono anche le sentenze della Corte costituzionale n. 175 del 2018 e n. 104 del 2019, che hanno escluso la compromissione del diritto di difesa.

La Corte richiama poi l’istituto della sanatoria del vizio per raggiungimento dello scopo, ex art. 156, terzo comma, cod. proc. civ., di applicazione generale anche in materia tributaria, senza distinzione tra atti impositivi, esattivi e impoesattivi. Il principio è stato enunciato da Cass. n. 12626 del 2024.

Il secondo motivo è inammissibile quanto al profilo dell’omesso esame, poiché la ricorrente non ha indicato in quale sede avesse specificato l’effettivo termine di riconsegna delle scritture. Nel merito è comunque infondato: la norma invocata non prevede alcuna conseguenza negativa sulla validità dell’avviso, né obblighi di standstill come quello dell’art. 12, comma 7, della legge n. 212 del 2000. Le cause di invalidità sono oggetto di disciplina positiva e non ogni deviazione dal modello legale travolge l’atto. Il principio di illegittimità derivata, disciplinato dall’art. 159 cod. proc. civ., richiede un rapporto di dipendenza tra atto illegittimo e atto successivo, qui escluso: la prova della pretesa era stata acquisita grazie alle risultanze delle indagini finanziarie, autonome rispetto al trattenimento della contabilità.

La Corte esclude altresì l’inutilizzabilità delle prove, richiamando Cass. n. 27149 del 2011, Cass. n. 5105 del 2020 e Cass. Sez. Un. n. 3182 del 2022: non qualsiasi irritualità comporta inutilizzabilità, salvo i casi di tutela di diritti fondamentali. Inapplicabile, in quanto sopravvenuta e non retroattiva, la nuova disposizione dell’art. 7-quinquies della legge n. 212 del 2000 introdotta dal d.lgs. n. 219 del 2023.

Il terzo motivo è infondato. L’art. 32 d.P.R. n. 600 del 1973 non distingue tra contabilità ordinaria e semplificata, come già affermato da Cass. n. 40221 del 2021. La Corte costituzionale n. 228 del 2014 ha chiarito che i prelevamenti hanno valore presuntivo solo per i titolari di reddito di impresa, mentre i versamenti per tutti i contribuenti. Il ricorso è rigettato, nulla per le spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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