Deposito telematico tardivo ricorso cassazione rimessione termini errore non scusabile (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 5821 del 05.03.2024)
Principi di diritto (Massima)
In tema di deposito telematico del ricorso per cassazione, l’effetto del tempestivo deposito, anticipato con la ricezione della ricevuta di avvenuta consegna, si consolida definitivamente solo all’esito positivo dei successivi controlli di accettazione da parte della cancelleria, la cui prova è data dal messaggio di posta elettronica certificata contenente l’esito dell’intervento (Cass. Sez. Un. n. 28403/2023). Il tardivo deposito dell’originale del ricorso, oltre la scadenza del ventesimo giorno dall’ultima notificazione, comporta l’improcedibilità del ricorso, rilevabile d’ufficio e non esclusa dalla mancata eccezione del controricorrente. La rimessione in termini ex art. 153, comma 2, c.p.c. presuppone una causa non imputabile, con carattere di assolutezza: non è integrata quando l’impedimento, portato a conoscenza del difensore, possa essere risolto attraverso la reiterazione, nei termini, dell’attività. La mera richiesta di chiarimenti alla cancelleria, in luogo del rideposito, non costituisce errore scusabile.
Il Fatto
Il lavoratore, dipendente di una società che gestisce servizi sanitari, agiva per ottenere differenze retributive legate al normale orario di lavoro e al lavoro straordinario. Il Tribunale di Verona riconosceva in parte le sue ragioni; la Corte d’appello di Venezia, in parziale riforma, riduceva l’importo dovuto a euro 4.735,69, oltre accessori, rigettando la domanda relativa allo straordinario per mancata prova.
Il lavoratore proponeva ricorso per cassazione, notificato il 2.11.2022 e affidato a sei motivi. L’iscrizione a ruolo telematica avveniva il 17.11.2022, ma l’esito dei controlli automatici era negativo; il difensore chiedeva chiarimenti via posta elettronica alla cancelleria e solo il 12.12.2022 provvedeva al nuovo deposito. Con istanza ex art. 153, comma 2, c.p.c., chiedeva quindi la rimessione in termini, riconoscendo valido il deposito già effettuato o autorizzando il nuovo con efficacia retroattiva.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta in via preliminare la richiesta di rimessione in termini. Il ricorrente sosteneva che il primo invio era regolarmente pervenuto, che l’errore derivava da un problema del gestore dei servizi telematici e che la ripartizione delle materie tra sezioni dello stesso ufficio era questione di mera organizzazione interna.
La Corte richiama il principio per cui il tardivo deposito dell’originale del ricorso, dopo la scadenza del ventesimo giorno dall’ultima notificazione, comporta l’improcedibilità, rilevabile d’ufficio (Cass. n. 11092/2019). Il vizio non è sanato dalla costituzione del resistente: il principio di non rilevabilità della nullità per mancato raggiungimento dello scopo riguarda le forme in senso stretto, non i termini perentori (Cass. n. 25453/2017).
Il difensore aveva correttamente impostato l’istanza sul piano processuale, ma la Corte esclude che ricorra un errore scusabile. L’istante aveva ammesso di aver indicato un indirizzo errato e, soprattutto, dopo la comunicazione del 18.11.2022 con esito negativo per documento non valido, si era limitato a chiedere chiarimenti alla cancelleria, quando avrebbe potuto rideporre gli atti essendo ancora nei termini.
La Corte ribadisce il meccanismo del deposito telematico: il consolidarsi dell’effetto di tempestivo deposito è subordinato all’esito positivo dei controlli, provato dal messaggio contenente l’accettazione della cancelleria (Cass. Sez. Un. n. 28403/2023). Già il 18.11.2022 il difensore avrebbe dovuto attivarsi per un nuovo deposito. Nella rimessione in termini ex art. 153, comma 2, c.p.c., la causa non imputabile presuppone un evento assoluto e non la mera difficoltà, né è integrata quando l’impedimento possa essere superato reiterando nei termini l’attività.
Poiché il ricorso, notificato il 2.11.2022, è stato iscritto a ruolo solo il 12.12.2022, il termine di legge non è stato rispettato. La Corte dichiara quindi improcedibile il ricorso e condanna il ricorrente alle spese, con gli effetti del contributo unificato ex art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115/2002.
Nota della Redazione
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