Capitalizzazione pensione integrativa estingue il diritto alla perequazione (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 13966 del 20.05.2024)

Principi di diritto (Massima)
La richiesta di capitalizzazione della pensione integrativa erogata dal Fondo, avanzata dal pensionato, determina l’effetto estintivo della prestazione pensionistica integrativa periodica. Ne consegue che la domanda volta a ottenere le differenze per il mancato adeguamento del trattamento integrativo, fondata su un giudicato che aveva riconosciuto il diritto alla perequazione automatica, non è fondata per il periodo successivo alla capitalizzazione. La pretesa azionata, in quanto diretta a conseguire le maggiori somme dovute in virtù del giudicato come se la capitalizzazione non vi fosse stata, non investe i criteri di calcolo della somma liquidata una tantum, ma si pone in contrasto con l’effetto estintivo della prestazione periodica. Diverso è il caso del pensionato che abbia richiesto la capitalizzazione in epoca successiva al periodo controverso: per lui il diritto alle differenze maturate spetta limitatamente al periodo anteriore alla richiesta.

Il Fatto

La Corte d’appello di Napoli, in riforma della pronuncia di primo grado, aveva accolto la domanda di alcuni pensionati e dei loro eredi volta a ottenere la condanna della banca datrice di lavoro e del Fondo pensione al pagamento delle differenze sul trattamento pensionistico aziendale maturate per il periodo dal luglio 2008 al giugno 2013.

La Corte territoriale aveva premesso che tali differenze nascevano da un giudicato che aveva confermato il diritto a conservare il sistema di perequazione automatica del trattamento pensionistico integrativo. L’erogazione era stata poi esternalizzata mediante l’istituzione del Fondo pensione complementare, con propria soggettività giuridica. In base all’art. 47 dello Statuto del Fondo, la pensione integrativa era stata erogata in forma di capitalizzazione a tutti i pensionati, ma, secondo la Corte, tale liquidazione una tantum non era stata accompagnata da alcuna espressa rinuncia a far valere il diritto oggetto di giudicato. Avverso la sentenza la banca e il Fondo ricorrono per cassazione con due motivi.

La Motivazione della Corte

I due motivi di ricorso deducono, rispettivamente, la violazione degli artt. 1197 e 1362 cod. civ. e degli artt. 1230 e 1362 cod. civ., sostenendo che l’adesione alla capitalizzazione della prestazione comportasse l’estinzione del diritto alla perequazione del trattamento pensionistico integrativo e che la liquidazione una tantum realizzasse una novazione con effetto estintivo del credito alla prestazione periodica perequativa.

La Corte esamina congiuntamente i motivi, per la loro stretta correlazione, e li ritiene fondati, richiamando i propri precedenti in materia, cui intende dare continuità. Si ricorda che, dopo la c.d. privatizzazione degli enti pubblici creditizi, la legge n. 218 del 1990 delegò il Governo a disciplinare, secondo le norme dell’assicurazione generale obbligatoria, il trattamento previdenziale dei dipendenti degli enti pubblici creditizi. La delega fu esercitata con il d. lgs. n. 357 del 1990, che stabilì la soppressione dei regimi pensionistici esclusivi o esonerativi e la riconduzione dei dipendenti nell’ambito dell’assicurazione generale obbligatoria, attraverso l’iscrizione in una Gestione Speciale dell’Inps, con la contestuale trasformazione dei Fondi in Fondi Integrativi dell’assicurazione generale obbligatoria.

Per i dipendenti già titolari di trattamento pensionistico in essere all’entrata in vigore della legge n. 218 del 1990, la Gestione Speciale assumeva a proprio carico una quota del trattamento, mentre i Fondi Integrativi assumevano a proprio carico la differenza tra detta quota e il trattamento previdenziale complessivo di maggior favore. Non è controverso che, con la richiamata sentenza, si riconobbe ai ricorrenti il diritto alla perequazione e che tale perequazione determinò un incremento dell’importo della quota del trattamento di natura integrativa.

Su tali premesse, la Corte affronta la questione degli effetti della capitalizzazione della pensione integrativa, rimarcando che la qualificazione della domanda si attesta sulla richiesta di condanna all’erogazione di una somma mensile per un lasso temporale che va oltre la data di capitalizzazione. Nel caso di specie i ricorrenti hanno agito per ottenere la condanna a corrispondere gli importi dovuti per il periodo dal luglio 2008 al giugno 2013, per mancato adeguamento dei trattamenti integrativi. Ne deriva l’accoglimento dei motivi, poiché le originarie domande non riguardano i criteri di calcolo della somma corrisposta a titolo di capitalizzazione, ma pretendono la corresponsione delle maggiori somme dovute in virtù del giudicato come se non vi fosse stata capitalizzazione. La richiesta di capitalizzazione ha invece determinato l’effetto estintivo della prestazione pensionistica integrativa periodica, con la conseguenza che la pretesa, per il periodo controverso, non è fondata.

Discorso in parte diverso vale per due dei pensionati, che hanno esercitato la richiesta di capitalizzazione in data 1.11.2009, ovvero in epoca successiva al periodo oggetto di causa. Per essi il diritto alle differenze maturate spetta limitatamente al periodo luglio 2008 – 1.11.2009, mentre per il prosieguo sono soggetti agli effetti della capitalizzazione, potendo vedere inclusa nella somma posta alla sua base il maggior importo risultante dal giudicato. La sentenza è dunque cassata con rinvio alla Corte d’appello di Napoli, in diversa composizione, per gli accertamenti necessari e per la statuizione sulle spese.

Nota della Redazione

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