Sospensione per revocazione va chiesta al giudice del merito, non alla Cassazione (Cass. civ. Sez. V n. 21926 del 30.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel processo tributario, la sospensione del giudizio di cassazione per pendenza di domanda di revocazione avverso la sentenza impugnata non può essere disposta dalla Corte di cassazione. A norma dell’art. 398, quarto comma, cod. proc. civ., applicabile nel processo tributario per il richiamo contenuto nell’art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992, la decisione spetta esclusivamente al giudice davanti al quale è proposta la revocazione, il quale, su istanza di parte e se ritiene non manifestamente infondata la domanda, può sospendere il ricorso per cassazione o il procedimento di revocazione fino alla comunicazione della sentenza che abbia pronunciato sulla revocazione. È pertanto inammissibile, perché priva di giustificazione, la richiesta di sospensione rivolta direttamente alla Corte di cassazione, tanto più quando non risulti che analoga istanza sia stata indirizzata al giudice della revocazione.

Il Fatto

La società contribuente impugna la sentenza con cui la Commissione tributaria regionale della Lombardia, in secondo grado, aveva confermato il rigetto del ricorso introduttivo. Oggetto del contendere è l’intimazione di pagamento notificata dall’agente della riscossione in relazione a un credito tributario portato da dieci cartelle. Il giudice d’appello aveva ritenuto regolari le notifiche delle cartelle sottostanti e raggiunto lo scopo dell’atto.

Nel giudizio di legittimità la ricorrente rende noto di aver proposto alla Commissione tributaria regionale domanda di revocazione della sentenza impugnata e chiede alla Corte la sospensione del processo in attesa dell’esito. Nel prosieguo, la contribuente riferisce anche che la revocazione sarebbe stata rigettata, senza produrre copia del provvedimento né chiarire se abbia impugnato la decisione o se sia divenuta definitiva.

La Motivazione della Corte

La Corte affronta in via pregiudiziale la richiesta di sospensione. Rileva che tra il giudizio di cassazione e quello di revocazione, pendenti in gradi diversi, sussiste una pregiudizialità meramente logica: l’eventuale accoglimento della revocazione inciderebbe sulla sentenza oggetto del ricorso e quindi sull’esito del giudizio di legittimità.

Tale collegamento non basta, tuttavia, a giustificare la sospensione. L’art. 398, quarto comma, cod. proc. civ. sancisce la tendenziale non interferenza tra giudizio di revocazione in sede di merito e processo per cassazione, temperata dalla sola previsione che il giudice della revocazione, su istanza di parte, possa sospendere l’uno o l’altro procedimento, entro il limite temporale della comunicazione della sentenza sulla revocazione e a condizione che ritenga non manifestamente infondata la domanda. La disciplina è richiamata nel processo tributario dall’art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992, che impone l’applicazione delle norme del codice di rito per quanto non disposto e compatibile con il decreto.

Su questa base il Collegio osserva che il ricorso, sotto un primo profilo, erra a richiedere la sospensione alla Corte di cassazione anziché al giudice che ha emesso la sentenza oggetto di revocazione; sotto un secondo profilo, non fa neppure menzione di aver indirizzato la richiesta di sospensiva al giudice della revocazione. La richiesta è pertanto priva di giustificazione e non può essere accolta.

Esaminando le censure nel merito, la Corte ritiene tutti i motivi inammissibili, anzitutto per la tecnica di formulazione. Il ricorso compendia un coacervo di paradigmi processuali tra loro logicamente incompatibili, spaziando dalla violazione di legge all’omessa pronuncia e alla motivazione apparente. Nel giudizio di cassazione, a critica vincolata, le censure devono trovare collocazione entro l’elenco tassativo dell’art. 360 cod. proc. civ., non essendo la Corte giudice del fatto in senso sostanziale.

Quanto al primo motivo, il mezzo è contraddittorio: se vi è motivazione apparente non vi è omessa pronuncia e se la censura è declinata come vizio motivazionale non può contenere anche una deduzione di violazione di legge. La Corte ribadisce che la motivazione è solo apparente quando, pur graficamente esistente, non renda percepibile il fondamento della decisione. La sentenza impugnata espone invece una duplice ratio decidendi: la regolarità delle notifiche, essendo facoltà dell’agente ricorrere alla notifica diretta postale ex art. 26 del d.P.R. n. 602 del 1973, e il raggiungimento dello scopo ai sensi dell’art. 156 cod. proc. civ., non tutelando i vizi di rito l’astratta regolarità del processo ma solo l’eliminazione del pregiudizio al diritto di difesa.

Anche il secondo e il terzo motivo sono inammissibili per tecnica di formulazione e per difetto di specificità: la critica non è orientata a contestare le due concorrenti rationes decidendi, né la ricorrente ha riprodotto o allegato le relative relazioni di notifica. Il ricorso è quindi rigettato, con condanna alle spese in favore delle controricorrenti, liquidate in solido, oltre all’ulteriore importo a titolo di contributo unificato ove dovuto.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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