Deposito telematico tributario: rileva l’iscrizione a ruolo, non la presa in carico (Cass. civ. Sez. V n. 7393 del 20.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel processo tributario telematico la regolare costituzione in giudizio non si perfeziona con la sola ricevuta di presa in carico rilasciata dal S.I.Gi.T., che ha carattere provvisorio. Occorre l’attestazione di avvenuta iscrizione a ruolo, emessa all’esito dei controlli formali e sostanziali sull’atto e sugli allegati. Solo tale ricevuta asincrona dimostra il perfezionamento del deposito e la creazione del fascicolo processuale informatico. Ne consegue che la parte che, dopo la trasmissione, non verifichi nei giorni immediatamente successivi l’esito della procedura, omettendo di consultare l’area riservata entro il termine di ventiquattro ore previsto dalla disciplina tecnica, tiene una condotta negligente. Tale negligenza preclude la rimessione in termini, non configurandosi un’ipotesi di errore scusabile.
Il Fatto
Una Università Agraria proponeva appello avanti la Corte di giustizia tributaria di secondo grado avverso la sentenza di primo grado che aveva respinto il ricorso contro un avviso di accertamento IMU. L’appello era notificato l’8 settembre 2020. La costituzione in giudizio, eseguita tramite la piattaforma telematica SIGIT, interveniva solo il 28 luglio 2021.
I giudici di appello dichiaravano l’inammissibilità del gravame per tardiva costituzione, escludendo la ricorrenza dell’errore scusabile. La contribuente ricorreva per cassazione con tre motivi, dolendosi anche del mancato riconoscimento della rimessione in termini.
La Motivazione della Corte
La Corte esamina congiuntamente i primi due motivi, connessi, e li rigetta. Il dato dirimente è che l’appello, pacificamente notificato l’8 settembre 2020, era stato depositato con la piattaforma telematica solo nel luglio 2021, quando era ormai ampiamente decorso il termine dell’art. 22 d.lgs. n. 546/1992.
Il percorso argomentativo muove dall’art. 7 del D.M. MEF del 4 agosto 2015, che disciplina la costituzione in giudizio del ricorrente. La norma distingue la ricevuta “sincrona” di accettazione, rilasciata all’atto della trasmissione, dalla successiva ricevuta “asincrona” con cui il sistema, esauriti i controlli, iscrive il ricorso al Registro Generale e comunica il numero di ruolo. È quest’ultima, secondo la Corte, ad attestare il momento del deposito e il perfezionamento della procedura.
Ne deriva che la sola ricevuta del 7 ottobre 2020, attestante la “presa in carico” del ricorso, non è sufficiente: si tratta di un effetto provvisorio, destinato a consolidarsi solo quando il S.I.Gi.T. genera l’attestazione di avvenuta iscrizione a ruolo. Il deposito eseguito il 28 luglio 2021 va quindi qualificato come tardivo.
La Corte respinge anche la tesi della rimessione in termini. Il comma 9 dell’art. 7 del citato decreto prevede che il sistema renda disponibili le informazioni sull’esito della procedura nell’area riservata entro le ventiquattro ore successive alla trasmissione. Era dunque onere della parte attivarsi nei giorni immediatamente successivi per verificare l’esito, essendo mancata la ricezione delle ulteriori comunicazioni. La condotta della contribuente, attivatasi solo a mesi di distanza e dopo interlocuzione con il legale di controparte, è certamente negligente. La Corte conferma così il proprio precedente Cass. n. 23110/2024, reso su identica fattispecie, e ribadisce che i precedenti richiamati dalla ricorrente non sono applicabili, dovendosi tener conto della specificità della disciplina del processo tributario.
Il rigetto dei primi motivi preclude l’esame del terzo, relativo alla dedotta violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. per omessa pronuncia sulle domande di appello. Il ricorso è rigettato, con condanna alle spese e attestazione dei presupposti per il versamento del contributo unificato.
Nota della Redazione
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