Rendita catastale aerogeneratori: necessaria la stima diretta, non il metodo comparativo (Cass. civ. Sez. V n. 7394 del 20.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di determinazione della rendita catastale degli aerogeneratori realizzati in epoca antecedente al 10 gennaio 2016, il valore va accertato mediante stima diretta, applicando il criterio del costo medio infracensuario e riconducendo i costi di ricostruzione all’epoca censuaria delle stime catastali (biennio 1988-1989) tramite l’indice FOI pubblicato dall’ISTAT. È pertanto illegittima la determinazione della rendita fondata sul metodo comparativo con altri impianti di medesima potenza. L’art. 10 r.d.l. n. 652/1939, convertito dalla legge n. 1249/1939, impone la stima diretta per ogni singola unità immobiliare industriale non suscettibile di destinazione estranea alle speciali esigenze dell’attività. La violazione di tale criterio integra il vizio di cui all’art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ.
Il Fatto
La controversia ha a oggetto gli avvisi con cui l’Agenzia delle Entrate accertava e rettificava le rendite catastali di vari aerogeneratori di un parco eolico, elevandole rispetto ai valori proposti dalla società contribuente con procedure docfa del 2011.
La Commissione tributaria provinciale aveva respinto il ricorso della contribuente; la Commissione tributaria regionale della Basilicata ha confermato la decisione, ritenendo gli avvisi adeguatamente motivati e la rideterminazione del valore congrua, perché basata su una comparazione con altri aerogeneratori di medesima potenza già censiti. La società ha proposto ricorso per cassazione con cinque motivi; l’Agenzia delle Entrate non si è costituita nei termini.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo denunciava l’omessa pronuncia sulla doglianza relativa all’illegittimità del criterio comparativo, in luogo della stima diretta imposta dalla legge. La Corte lo rigetta: il vizio di omessa pronuncia non ricorre quando la decisione adottata, pur senza specifica argomentazione, abbia necessariamente comportato il rigetto della pretesa, dovendosi ritenere integrato il vizio solo se sia stata completamente pretermessa una statuizione indispensabile alla soluzione del caso concreto (Cass. n. 2942/2024, Cass. n. 2151/2021, Cass. n. 7662/2020). Il giudice regionale, stimando correttamente gli impianti in base al criterio comparativo, ha implicitamente respinto la censura.
È invece accolto il secondo motivo, che assorbe terza, quarta e quinta doglianza. La società ha contestato la violazione degli artt. 10 r.d. n. 652/1939, 30 d.P.R. n. 1142/1949 e 1, comma 244, legge n. 190/2014, censurando l’applicazione del metodo comparativo al posto della stima diretta.
La Corte richiama il proprio indirizzo di legittimità: l’art. 10 r.d.l. n. 652/1939 stabilisce che la rendita catastale delle unità immobiliari costituite da opifici e fabbricati costruiti per le speciali esigenze di un’attività industriale, non suscettibili di destinazione estranea senza radicali trasformazioni, è determinata con stima diretta per ogni singola unità. Lo stesso vale per le unità non raggruppabili in categorie e classi per la singolarità delle caratteristiche.
Le circolari dell’amministrazione finanziaria nn. 14/2007 e 6/2012, richiamate nel provvedimento, precisano che la stima diretta si effettua in maniera puntuale sugli immobili a destinazione speciale, per i quali non è possibile fare riferimento al sistema delle tariffe; la stima può eseguirsi con procedimento diretto (artt. 15 e ss. r.d.l. n. 652/1939) o indiretto (artt. 27 e ss. del Regolamento), calcolando il reddito ordinario dal valore di costo di ricostruzione, con adeguato coefficiente di deprezzamento.
Gli indirizzi operativi allegati alla nota AE – Direzione Catasto prot. n. 0050557 del 14 marzo 2017 hanno poi specificato che, per le centrali eoliche realizzate prima del 10 gennaio 2016, deve utilizzarsi il costo medio infracensuario, riconducendo i costi di ricostruzione delle strutture, degli impianti fissi e delle sistemazioni esterne all’epoca censuaria delle stime catastali mediante l’indice FOI, attesa l’assenza di indici di prezzi specifici per tale tipologia di opere (Cass. n. 10002/2023, Cass. n. 9998/2023, Cass. n. 13778/2019, Cass. n. 1476/2018, Cass. n. 888/2018).
La sentenza impugnata si è dunque posta in contrasto con tale indirizzo, avallando un metodo comparativo non coerente con i principi esposti. La Corte cassa con rinvio al giudice del merito, che dovrà rideterminare la rendita uniformandosi al modello operativo indicato e considerando anche il deprezzamento dei cespiti per vetustà.
Nota della Redazione
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