Contumace involontario decade se ha avuto conoscenza del processo (Cass. civ. Sez. V n. 7392 del 20.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio tributario il convenuto contumace decade dal diritto di impugnazione per l’inutile decorso del termine semestrale di cui all’art. 327, primo comma, cod. proc. civ., allorché si accerti, anche d’ufficio, in ragione della natura pubblicistica della decadenza, che, nonostante la nullità della notificazione dell’atto introduttivo, egli abbia comunque avuto conoscenza del processo. In tal caso il termine decorre non dalla data di pubblicazione della sentenza, ma dal giorno della presa di conoscenza della pronuncia, se successiva alla pubblicazione. Non può pertanto invocarsi la rimessione in termini del contumace involontario qualora risulti che la parte abbia acquisito contezza della sentenza conclusiva del processo e del processo stesso prima della proposizione dell’impugnazione, oltre il termine semestrale.
Il Fatto
Una Congregazione religiosa propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Lazio n. 8833/2018, depositata il 14.12.2018, che, in riforma della pronuncia di primo grado, aveva accolto l’appello dell’ente impositore e rigettato il ricorso della contribuente avverso gli avvisi di accertamento ICI per le annualità 2010 e 2011.
La ricorrente deduce preliminarmente la sussistenza dei presupposti per la rimessione in termini del contumace involontario, ai sensi del combinato disposto degli art. 327, comma 2, cod. proc. civ. e art. 38, comma 3, d.lgs. n. 546/1992, assumendo di non avere mai ricevuto notifica né dell’atto di appello né del decreto di fissazione dell’udienza e di avere appreso dell’esistenza del giudizio solo in occasione di altro procedimento. L’ente impositore resiste con controricorso.
La Motivazione della Corte
La Corte dichiara il ricorso inammissibile perché tardivo, escludendo la configurabilità dell’ipotesi di cui all’art. 327, secondo comma, cod. proc. civ. Il Collegio rileva che è la stessa parte ricorrente ad allegare di avere avuto contezza della sentenza conclusiva del processo d’appello oltre due anni prima della proposizione dell’odierno ricorso.
In particolare, la contribuente riferisce di essere venuta a conoscenza della pronuncia in data 15 giugno 2020, esaminando le controdeduzioni dell’ente impositore prodotte in analoga controversia tra le medesime parti, e di avere persino esaminato il fascicolo d’ufficio e la sentenza stessa. Da ciò il Collegio fa discendere che il momento di decorrenza del termine di impugnazione va individuato in coincidenza con tale data, momento di effettiva conoscenza della pronuncia.
Il principio applicato è che il convenuto contumace decade dal diritto di impugnazione per l’inutile decorso del termine di cui all’art. 327, primo comma, cod. proc. civ. qualora si accerti, anche d’ufficio, in considerazione della natura pubblicistica della decadenza, che, nonostante la nullità della citazione o della notificazione, egli aveva comunque avuto conoscenza del processo; in tal caso il termine inizia a decorrere non dalla data di pubblicazione della sentenza, bensì dal giorno della presa di conoscenza, se successiva alla sentenza stessa.
La Corte richiama la propria giurisprudenza reiterata, che nel giudizio tributario afferma il medesimo principio in relazione al termine semestrale, citando Cass. n. 32777/2022, Cass. n. 17236/2013 e S.U. n. 4196/1990. Poiché la contribuente ha avuto contezza della sentenza impugnata nel giugno del 2020, il ricorso notificato in data 17 gennaio 2022 è ritenuto certamente tardivo.
Conseguentemente il ricorso è dichiarato inammissibile e la ricorrente è condannata alle spese del giudizio di legittimità, liquidate in favore dell’ente impositore; la Corte dà inoltre atto della sussistenza dei presupposti per il versamento del contributo unificato aggiuntivo ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Nota della Redazione
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