Obbligo di ritenuta sugli interessi presunti dovuti dai soci (Cass. civ. Sez. 5 n. 15215 del 20.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
La società di capitali che abbia ricevuto somme a titolo di mutuo dai propri soci ha l’obbligo di effettuare la ritenuta d’acconto sugli interessi corrispettivi dovuti ai soci mutuanti, in conseguenza del finanziamento, ai sensi dell’art. 26, comma 5, d.P.R. n. 600/1973, non solo quando la corresponsione degli interessi sia effettivamente avvenuta ma anche quando essa sia soltanto presunta dalla legge. La prova contraria alla presunzione di percezione degli interessi di cui all’art. 45, comma 2, TUIR coesiste con l’obbligo di operare la ritenuta, non potendo essere affidate alle parti del rapporto negoziale la gestione del presupposto d’imposta e dell’obbligo di sostituzione.
Il Fatto
L’Agenzia delle Entrate aveva emesso un avviso di accertamento nei confronti di una società a responsabilità limitata con socio unico, contestando la mancata applicazione di ritenute alla fonte sugli interessi passivi maturati su un finanziamento concesso dalla socia. La società aveva contabilizzato gli interessi come componente negativo di reddito, senza procedere al pagamento degli stessi né all’effettuazione delle ritenute.
La società impugnava l’avviso sostenendo la non tassabilità degli interessi non ancora erogati in ragione del principio di cassa. Sia la Commissione Tributaria Provinciale, sia la Commissione Tributaria Regionale avevano ritenuto legittima la condotta della contribuente. L’Agenzia delle Entrate proponeva, quindi, ricorso per cassazione.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell’Agenzia delle Entrate, affermando la fondatezza del motivo incentrato sulla violazione degli artt. 45 e 46 TUIR e dell’art. 26, comma 5, d.P.R. n. 600/1973. La sentenza ha chiarito che le somme versate dai soci, quando non risulti diversamente dal bilancio, si considerano date a mutuo e gli interessi relativi si presumono percepiti alle scadenze pattuite, salvo prova contraria.
La prova contraria, tuttavia, non esclude l’obbligo di operare la ritenuta. La Suprema Corte ha richiamato il proprio precedente orientamento secondo cui la dimostrazione della mancata percezione degli interessi attivi incombe sul contribuente, sia per il carattere normalmente oneroso del mutuo, sia per la presunzione legale. L’obbligo di ritenuta sussiste non solo quando la corresponsione degli interessi sia avvenuta, ma anche quando essa sia soltanto presunta.
La Corte ha precisato che il termine “corrisposti” non implica la materiale erogazione degli interessi, ma si riferisce ai redditi che il soggetto è obbligato a corrispondere. Una diversa interpretazione vanificherebbe la presunzione di fruttuosità dei versamenti dei soci e affiderebbe alle parti la gestione del presupposto d’imposta, consentendo loro di eludere gli obblighi derivanti dalla sostituzione d’imposta.
La pronuncia ha quindi cassato la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado in diversa composizione, per la decisione sulle residue questioni di merito e la liquidazione delle spese.
La Corte ha dichiarato l’obbligo di ritenuta operante anche in assenza di materiale corresponsione degli interessi, in quanto il sistema impositivo non può dipendere dalla discrezionalità delle parti nella gestione dei pagamenti.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.