Improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse e cessazione della materia del contendere nel payback dispositivi medici (TAR Lazio n. 12043 del 01.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
La dichiarazione dell’avvenuto versamento della quota ridotta, ex art. 7 d.l. n. 95/2025, determina la sopravvenuta carenza di interesse al ricorso avverso i provvedimenti regionali di ripiano del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici, con conseguente declaratoria di improcedibilità del giudizio. La cessazione della materia del contendere, ai sensi della medesima disposizione, può invece essere pronunciata solo all’esito della comunicazione al giudice, da parte della Regione, del provvedimento di accertamento del pagamento dell’importo ridotto. In entrambe le evenienze le spese di lite sono compensate.
Il Fatto
La società ricorrente, fornitrice di dispositivi medici, ha impugnato gli atti con cui la Regione Abruzzo ha avviato la procedura di ripiano del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici per gli anni 2015-2018, ai sensi dell’art. 9-ter d.l. n. 78/2015 e del d.m. 6 luglio 2022, nonché gli atti ministeriali e regionali presupposti, connessi e consequenziali, già oggetto di un ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.
Con memoria depositata il 14 maggio 2026, successivamente all’assegnazione del fascicolo al relatore, la ricorrente ha chiesto che fosse dichiarata la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione, ai sensi dell’art. 7 d.l. n. 95/2025, con compensazione delle spese di lite. Le amministrazioni resistenti non hanno invece depositato alcuna dichiarazione relativa all’avvenuto versamento dell’importo dovuto.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha esaminato la portata dell’art. 7 d.l. n. 95/2025, evidenziando come la disposizione preveda un meccanismo di definizione agevolata dei giudizi pendenti in materia di payback dei dispositivi medici, fondato sul versamento, entro un termine perentorio, di una quota ridotta dell’importo originariamente richiesto.
La norma distingue due possibili esiti processuali: la cessazione della materia del contendere, che presuppone l’accertamento dell’avvenuto versamento da parte della Regione, con provvedimento pubblicato e comunicato alla segreteria del TAR Lazio; e la sopravvenuta carenza di interesse, che discende direttamente dalla dichiarazione di avvenuto pagamento resa dalla parte ricorrente.
Il Tribunale ha rilevato che, nel caso di specie, la ricorrente ha dichiarato di aver provveduto al versamento della quota ridotta, mentre le amministrazioni resistenti non hanno depositato atti attestanti l’avvenuto pagamento. Tale circostanza, ad avviso del Collegio, rende applicabile il secondo degli esiti sopra descritti: la dichiarazione unilaterale della parte circa l’adempimento satisfattivo del proprio interesse sostanziale determina, infatti, il venir meno dell’interesse alla prosecuzione del giudizio, a prescindere dall’accertamento regionale previsto per la diversa fattispecie della cessazione della materia del contendere.improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse è stata pertanto adottata, con integrale compensazione delle spese di lite tra tutte le parti costituite.
La decisione chiarisce il perimetro applicativo dell’istituto definitorio introdotto dal legislatore del 2025, valorizzando l’effetto satisfattivo del pagamento in misura ridotta quale causa di estinzione del giudizio, ancorché non seguita dal formale accertamento regionale previsto per l’alternativa ipotesi di cessazione della materia del contendere.
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Nota della Redazione
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