Adeguamento prezzi ex art. 26 D.L. n. 50/2022: giurisdizione ordinaria (TAR Lombardia n. 1118 del 03.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
Le controversie relative all’adeguamento prezzi di cui all’art. 26 del D.L. n. 50/2022 appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario. Il meccanismo ivi previsto costituisce un rimedio obbligatorio e automatico, ancorato a parametri oggettivi e predeterminati (i prezzari regionali aggiornati), che esclude ogni margine di discrezionalità dell’Amministrazione sia sull’an che sul quantum. Ne consegue che, ove l’Amministrazione agisca come contraente in posizione paritaria e non spenda potere pubblicistico, l’appaltatore è titolare di un diritto soggettivo. È quindi inammissibile per difetto di giurisdizione il ricorso avverso il silenzio ex artt. 31 e 117 c.p.a. proposto per ottenere la liquidazione di tali importi, dovendo la domanda essere riproposta dinanzi al giudice ordinario.
Il Fatto
La società ricorrente, aggiudicataria di un appalto per lavori di miglioramento sismico di una scuola dell’infanzia finanziato dal PNRR, aveva eseguito integralmente le prestazioni. Rilevata l’omessa applicazione, da parte del direttore dei lavori, dell’adeguamento prezzi previsto dall’art. 26 del D.L. n. 50/2022, la società aveva diffidato il Comune a concludere l’istruttoria e a liquidare le somme spettanti. Avverso il silenzio serbato dall’Amministrazione, la società aveva proposto ricorso ai sensi degli artt. 31 e 117 c.p.a., chiedendo l’accertamento dell’inadempimento e la nomina di un commissario ad acta. L’Amministrazione resistente aveva eccepito il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha accolto l’eccezione preliminare, richiamando il principio per cui l’azione avverso il silenzio non è un rimedio generale, ma è esperibile solo quando l’inerzia riguardi l’esercizio di un potere pubblico incidente su posizioni di interesse legittimo. Nel caso dell’adeguamento prezzi, la giurisprudenza è divisa: un orientamento riconduce l’istituto alla revisione prezzi del Codice dei Contratti, devoluta alla giurisdizione esclusiva ex art. 133, comma 1, lett. e), n. 2, c.p.a.
Il Collegio ha aderito al più recente orientamento, ribadito dalle Sezioni Unite della Cassazione n. 3177 del 2026 e dal Consiglio di Stato, Sez. V, n. 9568 del 2025. Tale indirizzo qualifica l’adeguamento di cui all’art. 26 D.L. n. 50/2022 come meccanismo obbligatorio e automatico: i parametri legali, ossia i prezzari regionali aggiornati, non lasciano spazio a valutazioni discrezionali dell’Amministrazione, che non esercita un potere autoritativo ma opera come contraente in posizione paritaria.
La giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo sussiste solo quando la clausola contrattuale implichi la persistenza di una discrezionalità della parte pubblica. Quando invece l’obbligo è puntualmente determinato dalla legge, all’appaltatore corrisponde un diritto soggettivo, la cui cognizione spetta al giudice ordinario. Tale criterio, fondato sulla causa petendi, prevale anche sull’ambito testuale dell’art. 133 c.p.a. Il ricorso è stato pertanto dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione, con compensazione delle spese per la non univocità degli orientamenti.
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Nota della Redazione
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