Derivazione rafforzata IAS applicabile anche ai periodi d’imposta anteriori al 2008 (Cass. civ. Sez. V n. 7722 del 23.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
Le somme erogate dall’istituto di credito ai propri clienti per prevenire o definire un contenzioso fondato sulla responsabilità precontrattuale o contrattuale nell’espletamento dei servizi finanziari integrano costi deducibili ai sensi dell’art. 109, comma 5, d.P.R. n. 917/1986, nell’esercizio in cui interviene la relativa spesa, essendo inerenti all’esercizio concreto dell’attività d’impresa. In base all’art. 1, comma 61, legge n. 244/2007, i commi 58 e 59 del medesimo articolo si applicano anche ai periodi d’imposta precedenti il 2008 qualora i comportamenti adottati prima di tale anno sulla base dei principi contabili internazionali siano coerenti con quelli derivati dalle nuove disposizioni. Il principio di derivazione rafforzata del reddito imponibile dalle qualificazioni, imputazioni temporali e classificazioni in bilancio IAS/IFRS consente, in particolare, di applicare il criterio della disponibilità all’uso del bene in luogo di quello dell’utilizzo in concreto, con conseguente deducibilità delle quote di ammortamento del diritto di superficie.

Il Fatto

L’Agenzia delle entrate notificava a una banca di credito cooperativo un avviso di accertamento per l’anno 2006, contestando la non deducibilità di costi derivanti da transazioni con la clientela, di costi per l’acquisizione di un diritto di superficie su immobili e di quote di ammortamento di oneri pluriennali relativi a una lista clienti.

La Commissione tributaria provinciale accoglieva il ricorso; la Commissione tributaria regionale, in parziale riforma, riteneva indeducibili i costi di transazione solo per una posizione e i costi per il diritto di superficie. Avverso tale pronuncia la contribuente ricorreva per cassazione con due motivi; l’Agenzia resisteva con controricorso e proponeva ricorso incidentale.

La Motivazione della Corte

La Corte esamina congiuntamente i motivi, vertenti sulla deducibilità delle perdite su crediti derivanti da atti transattivi e cessioni pro soluto ai sensi dell’art. 101, comma 5, t.u.i.r. Richiamando la giurisprudenza di legittimità sul nesso di inerenza, il Collegio ricorda che l’illecito spezza il legame tra spesa e impresa, mentre le somme corrisposte a titolo di risarcimento del danno in esecuzione di transazioni restano pienamente deducibili.

Sul punto la Corte conferma l’orientamento secondo cui le spese sostenute per prevenire un contenzioso fondato sulla violazione degli obblighi informativi nella conclusione di contratti di investimento costituiscono risarcimento del danno e sono deducibili come sopravvenienza passiva nell’esercizio della spesa, trattandosi di costi attinenti al concreto svolgimento dell’attività d’impresa.

Il nucleo argomentativo riguarda l’applicabilità temporale del principio di derivazione rafforzata. La Corte ricostruisce il quadro normativo: dal Regolamento CE n. 1606/2002 al d.lgs. n. 38/2005, fino alla modifica dell’art. 83 t.u.i.r. ad opera dell’art. 1, comma 58, legge n. 244/2007 e al D.M. n. 48/2009. Il nuovo testo dell’art. 83 opera un vero e proprio rinvio ai criteri di qualificazione, imputazione temporale e classificazione previsti dai principi contabili internazionali, anche in deroga alle successive disposizioni del TUIR.

Il comma 61 della medesima legge prevede però che, per i periodi d’imposta precedenti al 2008, sono fatti salvi gli effetti prodotti dai comportamenti adottati sulla base della corretta applicazione dei principi IAS, purché coerenti con quelli che sarebbero derivati dalle nuove disposizioni. La Corte ne deduce che la nuova normativa è sostanzialmente applicabile anche agli anni antecedenti al 2008, previa verifica di tale coerenza.

Nel caso concreto la coerenza sussiste, essendo stati posti in essere comportamenti identici negli anni. Ne deriva la deducibilità di tutti i costi da transazione, a prescindere dalla valutazione dei requisiti di certezza e precisione, derogati dal principio di derivazione rafforzata. Analogo ragionamento vale per il diritto di superficie: il Principio IAS n. 16, paragrafo 55, ancora l’ammortamento alla disponibilità all’uso del bene, non al suo utilizzo effettivo. L’Agenzia non aveva contestato la disponibilità, ma solo il mancato uso. La sentenza è cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Toscana, in diversa composizione.

Nota della Redazione

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