Indagini bancarie su conti di terzi e presunzione di riconducibilità al contribuente (Cass. civ. Sez. V n. 5527 del 02.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
Gli artt. 32 d.P.R. n. 600 del 1973 e 51 d.P.R. n. 633 del 1972 consentono all’Ufficio di svolgere indagini su conti correnti bancari formalmente intestati a terzi, purché il conto sia nella disponibilità di fatto del contribuente sottoposto a verifica. L’onere di provare tale condizione, anche per presunzioni qualificate, grava sull’Amministrazione; solo al suo assolvimento opera la presunzione legale che i versamenti e i prelievi costituiscano proventi dell’attività del contribuente, con spostamento su quest’ultimo dell’onere della prova contraria, da fornire in modo analitico. La presunzione legale non richiede i requisiti di gravità, precisione e concordanza dell’art. 2729 cod. civ. e la ricostruzione della qualifica soggettiva del contribuente non è prius logico rispetto alla quantificazione della materia imponibile.

Il Fatto

Un contribuente, esercente attività di intermediazione immobiliare e di impresa agricola, impugna l’avviso di accertamento con cui, per l’anno di imposta 2008, l’Ufficio ha recuperato a tassazione maggiori redditi Irpef, Iva e Irap. L’accertamento trae origine da indagini bancarie su conti correnti formalmente intestati al contribuente e a suoi familiari, le cui movimentazioni sono state ritenute non giustificate e imputate a redditi di intermediazione immobiliare.

La Commissione tributaria provinciale rigetta il ricorso; la Commissione tributaria regionale conferma la decisione, ritenendo i conti nella disponibilità operativa del contribuente e legittima l’imputazione dei redditi all’attività di intermediazione. Il contribuente propone ricorso per cassazione, deducendo la violazione delle norme sulle indagini bancarie e sul riparto dell’onere probatorio.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo censura la riconducibilità al contribuente delle movimentazioni dei conti intestati a familiari, assumendo che l’Ufficio dovesse dimostrare la fittizia intestazione e l’effettiva riferibilità delle operazioni. La Corte richiama la giurisprudenza di legittimità secondo cui le indagini possono estendersi ai conti di terzi quando vi sia motivo di ritenerli connessi al reddito del contribuente, sulla base di elementi indiziari.

Il Collegio precisa che la disponibilità di fatto del conto, in mancanza della titolarità formale, deve essere provata dall’Ufficio, anche per presunzioni qualificate. Solo dopo tale prova opera la presunzione legale dell’art. 32, primo comma, n. 2, d.P.R. n. 600 del 1973, che considera i versamenti e i prelievi proventi dell’attività dell’interessato, con spostamento dell’onere probatorio sul contribuente. La Corte esclude che il divieto di doppia presunzione sia di ostacolo all’utilizzabilità dei dati, poiché esso attiene al rapporto tra presunzioni semplici e non a quello con una presunzione legale.

Nel caso concreto il giudice di merito ha dato puntualmente conto delle ragioni della riconducibilità dei conti, esaminando la posizione reddituale degli intestatari e la condotta del contribuente. La Corte rileva che i conti non erano fittizi, ma intestati a terzi dei quali il contribuente aveva la disponibilità operativa, e che per ciascuno il giudice ha esposto le motivazioni del decidere.

Il secondo motivo contesta l’imputazione integrale dei redditi all’attività di intermediazione, prevalente essendo quella agricola. La Corte ribadisce che la presunzione legale non necessita dei requisiti dell’art. 2729 cod. civ. e che il contribuente deve fornire una prova analitica della provenienza e destinazione dei singoli movimenti, non una prova generica. La ricostruzione della qualifica soggettiva non è prius logico rispetto alla quantificazione della materia imponibile. Il motivo è quindi infondato, risolvendosi in una richiesta di rivalutazione del fatto estranea al giudizio di legittimità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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