Perdite su crediti deducibili dalla dichiarazione di fallimento del debitore (Cass. civ. Sez. V n. 7721 del 23.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
Le perdite su crediti, diverse da quelle deducibili ai sensi dell’art. 106, comma 3, Tuir, sono deducibili in ogni caso se il debitore è assoggettato a procedure concorsuali, e dunque, per quanto rileva, dalla data della dichiarazione di fallimento. Il contribuente è onerato soltanto di provare l’assoggettamento del debitore alla procedura concorsuale, non anche la definitività della perdita. Per i redditi d’impresa vige il principio di competenza: i corrispettivi delle prestazioni di servizi si considerano sostenuti alla data in cui le prestazioni sono ultimate, ai sensi dell’art. 109, comma 2, lett. b), Tuir. L’interpretazione del contratto è indagine di fatto riservata al giudice di merito, censurabile in cassazione solo per violazione delle regole ermeneutiche.

Il Fatto

In seguito a una verifica fiscale, l’Agenzia delle Entrate notificava a una società consortile un avviso di accertamento per la dichiarazione dei redditi relativa al 2009, contestando alcune riprese fiscali. La società impugnava l’atto e la C.T.P. di Avellino accoglieva parzialmente il ricorso. L’ufficio proponeva appello; la C.T.R. della Campania rigettava il gravame. Avverso tale sentenza l’Agenzia ha proposto ricorso per cassazione, affidato a cinque motivi, mentre la contribuente è rimasta intimata.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo, sulla svalutazione delle immobilizzazioni degli impianti, è inammissibile: manca di specificità e concludenza e investe il merito degli accertamenti di fatto compiuti dal giudice di appello. La dedotta similitudine tra beni svalutati e beni non svalutati presuppone una valutazione di fatto insindacabile in sede di legittimità.

Il secondo motivo, sulla qualificazione del rapporto come appalto anziché concessione ai fini delle deduzioni Irap, è parimenti inammissibile. L’interpretazione del contratto, traducendosi in un accertamento della volontà dei contraenti, è indagine di fatto riservata al giudice di merito, censurabile per violazione delle regole ermeneutiche (Cass., Sez. L, n. 10745 del 04/04/2022). L’Agenzia ha chiesto una nuova interpretazione dell’atto, alternativa e sostitutiva di quella del giudice del merito, ed essa stessa ammette che alcuni elementi potevano indurre a ritenere l’appalto di servizi.

Il terzo motivo è infondato. Ai sensi dell’art. 101, comma 5, Tuir, le perdite su crediti sono deducibili in ogni caso se il debitore è assoggettato a procedure concorsuali, cioè dalla data della dichiarazione di fallimento. Il contribuente è solo onerato di provare l’assoggettamento del debitore alla procedura concorsuale; sotto questo profilo la sentenza impugnata ha deciso conformemente al diritto (Cass., sez. T, n. 13712/2022).

Il quarto motivo è fondato. Mentre per i professionisti vige il principio di cassa (Cass., Sez. T, n. 24996 del 19/08/2022), per i redditi di impresa vige il principio di competenza: i corrispettivi delle prestazioni di servizi si considerano sostenuti alla data in cui le prestazioni sono ultimate, ex art. 109, comma 2, lett. b), Tuir. Il giudice di appello ha ritenuto legittima la deduzione dalla base imponibile del 2009 di quanto versato a professionisti per prestazioni ultimate anni prima, in violazione del principio di competenza.

Il quinto motivo è inammissibile, perché non si confronta con la ratio decidendi della C.T.R., che aveva disconosciuto la ripresa Iva sulle prestazioni e cessioni non fatturate richiamando l’art. 6, comma 5, d.P.R. n. 633/1972. Il ricorso è dunque accolto solo in relazione al quarto motivo, con cassazione della sentenza e rinvio, anche per le spese, alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Campania, sezione distaccata di Salerno, in diversa composizione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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