Divieto detenzione armi e prescrizione reato rilevanza sopravvenienza non contestata (TAR Sicilia n. 246 del 22.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il diniego dell’istanza di riesame in autotutela di un divieto prefettizio di detenzione di armi, munizioni ed esplodenti è legittimo quando la sopravvenienza addotta dal richiedente non incide sulla motivazione del provvedimento originario, rimasto inoppugnato. La declaratoria di prescrizione del reato, sopravvenuta rispetto al divieto, non elimina la materialità né il disvalore del fatto storico già valutato dall’autorità di pubblica sicurezza come ostativo al possesso delle armi. Le censure relative ai presupposti del provvedimento originario, non rappresentate all’amministrazione in sede di riesame, sono tardive e inammissibili. Il giudice amministrativo non può sindacare profili mai proposti all’amministrazione né sostituirsi ad essa nella rivalutazione di circostanze non dedotte.

Il Fatto

Il ricorrente, comproprietario di un immobile, era stato destinatario nel 2018 di un divieto di detenzione di armi, munizioni ed altri materiali esplodenti disposto dal Prefetto. Il provvedimento si fondava su due presupposti: il deferimento per il reato di cui all’art. 651 cod. pen. e alcune violazioni in materia edilizia. Quel decreto non fu mai impugnato.

Successivamente il Tribunale ha dichiarato di non doversi procedere per intervenuta prescrizione quanto ai reati edilizi. Il ricorrente ha allora presentato istanza di riesame del divieto, che il Prefetto ha respinto. Avverso tale rigetto è stato proposto ricorso, lamentando violazione degli artt. 11 e 43 T.U.L.P.S., difetto di motivazione, carenza di istruttoria ed erronea rappresentazione dei fatti.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale respinge il ricorso muovendo da una premessa decisiva: il divieto del 2018 era un provvedimento plurimotivato, fondato tanto sul deferimento per l’art. 651 cod. pen. quanto sulle violazioni edilizie, e non fu mai contestato in via giurisdizionale, con conseguente consolidamento delle valutazioni in esso contenute.

L’istanza di riesame, osserva il Collegio, evidenziava unicamente il sopravvenuto sviluppo processuale relativo a uno solo dei due presupposti: la prescrizione del reato edilizio. Il Prefetto, nel confermare le precedenti valutazioni, ha ritenuto che il mero decorso del tempo non faccia venir meno la materialità e la rilevanza del fatto storico già giudicato ostativo.

L’infondatezza del ricorso discende da due considerazioni. In primo luogo, l’asserita insussistenza di alcun procedimento penale per l’art. 651 cod. pen. è circostanza dedotta soltanto nel ricorso e mai rappresentata all’amministrazione nella richiesta di riesame. Il Prefetto non avrebbe potuto né dovuto pronunciarsi su una sopravvenienza ignorata. Le censure basate su tale profilo si traducono in una contestazione tardiva e perciò inammissibile del decreto del 2018, ormai definitivo.

In secondo luogo, quanto all’altro presupposto, la declaratoria di prescrizione non giova al ricorrente. L’autorità di pubblica sicurezza l’ha esaminata in sede di autotutela e l’ha ritenuta irrilevante, poiché non smentisce che la condotta illecita sia stata realizzata. La stessa sentenza attesta che l’istruttoria dibattimentale ha comprovato la commissione dei fatti contestati. Di fronte a una motivazione specifica del diniego, non rileva l’assenza di una risposta sanzionatoria da parte del giudice penale per decorso del termine di prescrizione.

Il Collegio sottolinea infine che il ricorrente, se avesse voluto contestare la rilevanza di quel titolo di reato, avrebbe dovuto impugnare ab origine il divieto del 2018. Oggi si è limitato a invocare la prescrizione, senza muovere censure specifiche avverso la motivazione prefettizia che ha conferito peso ostativo al fatto storico in sé. Il ricorso è quindi respinto, con condanna alle spese di lite.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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