Nullo il diniego di CILA ma resta l’ordine di ripristino (TAR Sicilia n. 248 del 22.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il diniego opposto dal Comune a una comunicazione di inizio lavori asseverata è atto nullo ai sensi dell’art. 21-septies della L. n. 241/1990, per difetto assoluto di attribuzione, non essendo tipizzato alcun potere di valutare l’ammissibilità, la ricevibilità o l’irricevibilità dell’intervento comunicato. La CILA costituisce istituto intermedio tra l’attività edilizia libera e la SCIA, assoggettato non a un controllo sistematico, ma alla sola conoscenza da parte dell’Amministrazione. Restano ferme, per converso, le attribuzioni di vigilanza e repressione degli abusi: l’autorità comunale ha il potere-dovere di verificare la legittimazione del richiedente e, ove il progetto provenga da un solo comproprietario e incida sui diritti degli altri, di acquisirne il previo assenso. Il difetto di tale consenso legittima l’ingiunzione di ripristino.

Il Fatto

Il ricorrente, comproprietario insieme al fratello di un immobile suddiviso in due unità, dopo averlo concesso in locazione a una cooperativa sociale, presentava nel 2023 una CILA tardiva per il ripristino di una parete divisoria, opera qualificata di manutenzione straordinaria ai sensi dell’art. 3, comma 1, lettera b), del D.P.R. n. 380/2001. Il Comune avviava il procedimento di rigetto per assenza della dichiarazione di assenso del comproprietario e, con provvedimento n. 1 del 26 gennaio 2024, respingeva definitivamente la comunicazione. Seguiva l’ingiunzione di ripristino n. 1 del 7 febbraio 2024.

Il ricorrente impugnava entrambi gli atti davanti al TAR, deducendo la nullità del diniego per carenza di potere tipizzato e l’illegittimità dell’ordine di ripristino, non potendo l’Amministrazione opporre altro che una sanzione pecuniaria. Il Comune e il controinteressato resistevano chiedendo il rigetto. All’udienza la difesa ricorrente chiedeva il rinvio per l’imminente accordo transattivo.

La Motivazione della Corte

Il Collegio respinge la richiesta di differimento. Le trattative transattive, non provate documentalmente né confermate dal controinteressato, e comunque estranee alla posizione del Comune, non integrano la situazione eccezionale richiesta dall’art. 73, comma 1-bis, c.p.a.

Sul primo atto il ricorso è fondato. Nessuna norma consente al Comune di emanare un provvedimento di diniego della CILA. Le declaratorie di irricevibilità, improcedibilità o diniego sono nulle ai sensi dell’art. 21-septies della L. n. 241/1990, perché espressione di poteri non tipizzati, restando salva l’attività di vigilanza contro gli abusi. La CILA, istituto intermedio tra edilizia libera e SCIA, non è sottoposta a controllo sistematico: deve essere soltanto conosciuta dall’Amministrazione. Il diniego, pur nullo, incide sul rapporto giuridico amministrativo e non può essere degradato a mera informazione, con conseguente inammissibilità del gravame.

Sul secondo atto il ricorso è respinto. Dal combinato disposto degli artt. 6-bis, 11, comma 1, 20, comma 1, e 27 del D.P.R. n. 380/2001 discende il potere-dovere del Comune di accertare la legittimazione del richiedente, ossia il titolo di proprietà o godimento sul bene. Il singolo comproprietario non è legittimato quando il progetto incida sui diritti degli altri contitolari, salvo il caso di un pactum fiduciae desumibile dalla situazione di fatto. Tali principi valgono, per identità di ratio, anche per SCIA e CILA.

Nel caso concreto mancava non solo il consenso, ma il controinteressato aveva manifestato espresso dissenso. La natura privatistica della CILA non preclude il controllo sull’oggetto. Permangono i poteri di vigilanza dell’art. 27 del D.P.R. n. 380/2001, non esauriti dalla sanzione pecuniaria dell’art. 6-bis, comma 5, che non può limitare il controllo al solo dato formale della presentazione. L’ordine di ripristino è dunque legittimo. Spese compensate per il parziale accoglimento.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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