Desistenza volontaria esclusa se la cessazione dell’azione dipende dall’intervento di terzi (Cass. pen. Sez. VII n. 35350 del 05.10.2026)

Principi di diritto (Massima)
La desistenza volontaria, quale causa di esclusione della punibilità, presuppone che l’abbandono dell’azione criminosa sia frutto di una scelta autonoma e spontanea dell’agente. Essa non è configurabile quando la cessazione dell’attività delittuosa sia determinata dall’intervento di terzi o delle forze dell’ordine, poiché in tal caso difetta il requisito della volontarietà e l’azione risulta interrotta da una causa esterna. Il motivo di ricorso che riproponga ragioni già esaminate e disattese dal giudice del gravame, senza confrontarsi con la motivazione impugnata, è generico e, ai sensi dell’art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., determina l’inammissibilità dell’impugnazione. Le statuizioni sul giudizio di comparazione tra circostanze costituiscono espressione di discrezionalità del giudice di merito e sono sindacabili in cassazione solo se affette da mero arbitrio o da illogicità.

Il Fatto

Il ricorrente è stato condannato in primo grado per il reato di tentato furto aggravato. La Corte di appello di Palermo, con sentenza del 29/04/2025, ha confermato la condanna.

Avverso tale pronuncia il condannato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo con un primo motivo la violazione di legge per la mancata applicazione della disciplina della desistenza volontaria e con un secondo motivo la mancata applicazione delle circostanze aggravanti generiche in regime di prevalenza.

La Motivazione della Corte

La Corte affronta anzitutto il primo motivo, relativo al riconoscimento della desistenza volontaria, e lo dichiara generico. Il ricorrente, infatti, si limita a riproporre le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame, senza instaurare alcuna correlazione critica con le argomentazioni della decisione impugnata.

Da tale difetto di specificità deriva l’inammissibilità del motivo, ai sensi dell’art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. La Corte chiarisce che la genericità si desume proprio dalla mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dal giudice e quelle poste a fondamento dell’impugnazione.

Nel merito, il giudice di appello ha escluso la desistenza volontaria con motivazione esente da vizi logici: la scelta dell’imputato di non proseguire l’azione criminosa è stata determinata dall’intervento del portiere e delle forze dell’ordine. Manca, dunque, il carattere della spontaneità che fonda l’esimente.

Quanto al secondo motivo, concernente il giudizio di comparazione tra circostanze aggravanti e attenuanti, la Corte lo ritiene manifestamente infondato. Le statuizioni sul bilanciamento implicano una valutazione discrezionale tipica del giudice di merito e sfuggono al sindacato di legittimità quando non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da motivazione sufficiente, quale quella che giustifichi la soluzione dell’equivalenza come la più idonea a realizzare l’adeguatezza della pena irrogata in concreto, secondo il principio affermato dalle Sezioni Unite n. 10713 del 25/02/2010.

Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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