Improcedibilità ex art 344 bis cpp per fatti anteriori al 2020 (Cass. pen. Sez. VII n. 35332 del 05.10.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il regime di improcedibilità previsto dall’art. 344 bis cod. proc. pen. non trova applicazione con riferimento ai fatti di reato commessi anteriormente al 1° gennaio 2020, dovendosi avere riguardo al momento di commissione del fatto e non a quello del giudizio. Nel giudizio di legittimità è inammissibile il motivo che deduca per la prima volta questioni attinenti all’uso della discrezionalità del giudice di merito, come quelle relative all’applicazione della recidiva, non essendo consentito il nuovo esame di profili mai devoluti al giudice di appello. Parimenti non è consentito alla Corte di cassazione procedere a una rilettura degli elementi di fatto, la cui valutazione resta riservata in via esclusiva al giudice di merito, non integrando il vizio di legittimità la prospettazione di una diversa valutazione delle risultanze processuali.

Il Fatto

La vicenda processuale trae origine da una pronuncia di condanna emessa in primo grado, con la quale il ricorrente era stato ritenuto responsabile del delitto di furto aggravato, oltre che dei reati di minaccia e lesioni. La Corte di appello di Firenze, con sentenza dell’08/04/2025, dichiarava di non doversi procedere per i reati di minaccia e lesioni perché estinti per prescrizione, rideterminava la pena e confermava nel resto la decisione di prime cure.

Avverso tale pronuncia il condannato proponeva ricorso per cassazione, articolando tre motivi: mancata applicazione della causa di improcedibilità ex art. 344 bis cod. proc. pen.; vizi di motivazione in ordine alla recidiva reiterata infraquinquennale; vizi di motivazione sull’affermazione di responsabilità.

La Motivazione della Corte

Il Collegio esamina anzitutto il primo motivo, con il quale il ricorrente denuncia inosservanza o erronea applicazione della legge penale per la mancata applicazione della causa di improcedibilità. La doglianza è manifestamente infondata. L’imputato è stato ritenuto responsabile di un fatto di reato — furto pluriaggravato — commesso antecedentemente al 1° gennaio 2020 e, pertanto, per esso non trova applicazione il regime d’improcedibilità invocato.

Il secondo motivo, concernente l’applicazione della recidiva reiterata infraquinquennale, è dichiarato inedito. Dalla sintesi dei motivi di appello, come riportata nella sentenza impugnata, e dall’atto di appello non risulta che il ricorrente avesse formulato doglianze sul tema. Trattandosi di questione che involge profili di merito, attinenti all’uso della discrezionalità del giudice, essa non può essere dedotta per la prima volta in sede di legittimità, in forza del combinato disposto degli artt. 606, comma 3, e 609, comma 2, cod. proc. pen.

Il terzo motivo, relativo ai vizi di motivazione sull’affermazione di responsabilità, è dichiarato non consentito dalla legge. Nel giudizio di legittimità non può invocarsi una valutazione o rivalutazione degli elementi probatori per trarne conclusioni in contrasto con quelle del giudice del merito, chiedendo alla Corte un giudizio di fatto che non le compete.

La Corte richiama sul punto le Sezioni Unite n. 22242 del 27/01/2011 e le Sezioni Unite n. 12 del 31/05/2000, per affermare che esula dai poteri della Cassazione la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è riservata in via esclusiva al giudice di merito, senza che la mera prospettazione di una diversa valutazione delle risultanze processuali possa integrare il vizio di legittimità.

Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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