Riesame, motivazione rafforzata e sindacato sugli indizi cautelari (Cass. pen. Sez. I n. 40236 del 15.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di misure cautelari personali, il ricorso per cassazione che deduce l’insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza o l’assenza delle esigenze cautelari è ammissibile solo se denuncia la violazione di specifiche norme di legge o la manifesta illogicità della motivazione, non anche quando propone censure sulla ricostruzione dei fatti o sollecita una diversa valutazione degli elementi esaminati dal giudice di merito. Il controllo di legittimità concerne il rapporto tra motivazione e decisione, non quello tra prova e decisione, restando estranea al perimetro cognitivo della Corte la valutazione riservata al giudice di merito. Nel caso di ribaltamento in appello del provvedimento di rigetto, in assenza di mutamenti del materiale probatorio, il tribunale del riesame è tenuto a rendere una motivazione rafforzata, confrontandosi con le ragioni del provvedimento riformato e giustificando con assoluta decisività la diversa scelta operata.

Il Fatto

Il giudice per le indagini preliminari aveva respinto la richiesta di custodia cautelare in carcere nei confronti dell’indagato, ritenendo non accertata l’identificazione della persona coinvolta in alcune conversazioni intercettate e non dimostrata la partecipazione al sodalizio mafioso. Il pubblico ministero ha proposto appello e il tribunale del riesame, in accoglimento, ha applicato la misura in relazione ai reati di cui agli artt. 99, 416-bis e 629 cod. pen., richiamando anche la doppia presunzione in materia di esigenze cautelari.

L’indagato ha proposto ricorso per cassazione, lamentando vizi di motivazione e travisamento delle fonti di prova, l’errata identificazione come autore delle condotte, la qualificazione giuridica dei fatti quale partecipazione anziché favoreggiamento o concorso esterno, e l’insussistenza del pericolo di reiterazione.

La Motivazione della Corte

La Corte richiama l’indirizzo consolidato secondo cui, in tema di misure cautelari, il ricorso è ammissibile solo per violazione di specifiche norme di legge o manifesta illogicità della motivazione. Le censure che riguardano la ricostruzione dei fatti o che si risolvono in una diversa valutazione degli elementi esaminati dal giudice di merito restano estranee al giudizio di legittimità, poiché il controllo di logicità deve rimanere all’interno del provvedimento impugnato.

Il Collegio osserva che, nel caso di ribaltamento in appello del rigetto cautelare e in assenza di mutamenti del materiale probatorio, il tribunale è tenuto a una motivazione rafforzata, chiamata a superare le lacune dimostrative evidenziate dal primo giudice e a giustificare con assoluta decisività la diversa scelta. Non è necessaria la dimostrazione, oltre ogni ragionevole dubbio, della insostenibilità della decisione riformata, ma occorre un confronto critico con le ragioni del provvedimento riformato.

Nel caso concreto il Tribunale si è conformato a tali principi. L’identificazione dell’indagato è fondata su elementi specifici: la presenza di un solo panificio nella piazza, la gestione e la costante presenza del ricorrente nei locali, le videoriprese e le conversazioni intercettate che lo individuano con i diminutivi del nome e come “il fornaro”. Anche il riferimento alla conversazione in cui il ricorrente partecipa attivamente a una discussione su una richiesta estorsiva, con l’uso del “noi” e del “nostro”, è stato ritenuto corretto.

Quanto alla qualificazione giuridica, la condotta non si è esaurita in un contributo unico e occasionale, ma si è sviluppata per un arco di tempo significativo, con un apporto consapevole e sistematico: il forno è stato luogo di incontri tra sodali, di discussione delle strategie del clan e di gestione dei rapporti con le persone offese delle estorsioni. Infine, il pericolo di reiterazione è desunto dalla gravità dei fatti, dall’apporto concreto e dalla durata dello stesso, nonché dall’operatività della duplice presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari.

Il ricorso è pertanto dichiarato infondato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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