Variante al PGT con destinazione agricola legittima per contenere consumo di suolo (Cons. Stato n. 5740 del 15.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di pianificazione urbanistica, le scelte di destinazione delle singole aree costituiscono espressione di ampia discrezionalità amministrativa, sindacabili in sede giurisdizionale solo per arbitrarietà o irragionevolezza manifeste, restando estraneo al giudizio di legittimità l’apprezzamento di merito. La previsione di una possibile utilizzazione logistica dell’area, da attuarsi mediante variante localizzativa puntuale, non integra una previsione pianificatoria di diretta attuazione. È inammissibile, per violazione del divieto di nova di cui all’art. 104 c.p.a., la domanda risarcitoria proposta per la prima volta in grado di appello.
Il Fatto
I proprietari di un compendio immobiliare sito nel territorio comunale impugnavano dinanzi al TAR Lombardia la deliberazione consiliare di approvazione del Piano di Governo del Territorio, nella parte in cui alle loro aree veniva attribuita la destinazione agricola (Zona E – Area Agricola), unitamente agli atti presupposti. Il giudice di primo grado respingeva il ricorso.
Gli appellanti censuravano la sentenza sotto plurimi profili, deducendo il contrasto con il P.T.C.P. della Città metropolitana di Milano del 2013, che contemplava la possibile realizzazione di un terminal logistico intermodale, l’illogicità della destinazione agricola e l’omessa disamina dell’osservazione procedimentale. Chiedevano altresì, per la prima volta in appello, il risarcimento dei danni asseritamente subiti.
La Motivazione della Corte
In via preliminare il Collegio accoglie l’eccezione del Comune e dichiara inammissibile la domanda risarcitoria, in quanto formulata per la prima volta in grado di appello. Il perimetro del giudizio di appello è circoscritto dalle censure sollevate in primo grado: il divieto di nova sancito dall’art. 104 c.p.a. è preordinato a evitare l’ampliamento del thema decidendum, a tutela del doppio grado di giudizio, del contraddittorio e della celerità processuale.
Nel merito, il Consiglio di Stato conferma la legittimità della destinazione agricola. Il nuovo P.G.T. non ha modificato la qualificazione urbanistica dell’area, già agricola nel precedente strumento. La possibilità di presentare istanza di variante tramite lo Sportello unico per le attività produttive ai sensi dell’art. 8 d.P.R. n. 160/2010, in coerenza con il piano sovraordinato, non integra una previsione di diretta attuazione, ma una mera possibilità di utilizzazione, da attuarsi mediante variante localizzativa puntuale.
L’Amministrazione ha escluso tale possibilità valorizzando il contenimento del consumo di suolo e dell’impermeabilizzazione, con conseguente riduzione del rischio idrogeologico. Si tratta di valutazioni tecnico-discrezionali non manifestamente illogiche né irragionevoli e come tali non sindacabili. Rileva inoltre che il successivo piano territoriale metropolitano, approvato con deliberazione del Consiglio metropolitano dell’11 maggio 2021, n. 16, ha inserito l’area tra gli ambiti agricoli di interesse strategico.
Sul secondo e terzo motivo, il Collegio ribadisce il consolidato orientamento secondo cui le scelte di pianificazione sono espressione di un apprezzamento di merito sottratto al sindacato di legittimità, salvo arbitrarietà o travisamento di fatti, con controllo di carattere c.d. estrinseco, limitato agli elementi di illogicità apprezzabili ictu oculi. Non è necessaria una motivazione puntuale sulla singola area, salvo l’insorgere di aspettative o affidamenti meritevoli di specifica considerazione.
Quanto all’osservazione procedimentale, le osservazioni dei privati non costituiscono veri e propri rimedi giuridici, ma semplici apporti collaborativi: il loro rigetto non richiede motivazione analitica, essendo sufficiente che siano state esaminate e confrontate con gli interessi generali sottesi allo strumento pianificatorio. L’appello è respinto, con compensazione delle spese.
Nota della Redazione
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