Ottemperanza al giudicato e commissario ad acta per il pagamento delle fatture (TAR Campania n. 809 del 30.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per ottemperanza al giudicato che condanna l’Amministrazione al pagamento di somme di denaro è accolto quando il titolo esecutivo è divenuto definitivo, è stato notificato e risulta vanamente decorso il termine dilatorio di centoventi giorni di cui all’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996. L’inerzia dell’ente, non costituitosi e non contestante, integra il presupposto per l’ordine di pagamento entro un termine perentorio. Per il caso di ulteriore inadempienza il giudice amministrativo nomina sin d’ora il commissario ad acta, con facoltà di delega, tenuto a operare nei limiti dell’art. 159, comma 5, T.U.E.L. in tema di somme non aggredibili.

Il Fatto

Una cooperativa sociale, creditrice di un ente locale per prestazioni rese in favore di più Comuni, ottiene dal giudice ordinario la condanna del Comune capofila dell’ambito territoriale al pagamento della somma portata dalle fatture rimaste insolute, oltre interessi di mora. Il titolo esecutivo, emesso all’esito dell’opposizione a decreto ingiuntivo, è notificato all’ente e non viene impugnato.

Nonostante la notifica e i solleciti, l’Amministrazione non dà integrale esecuzione alla condanna. La creditrice adisce allora il giudice amministrativo con ricorso per l’ottemperanza, chiedendo la condanna al pagamento di quanto stabilito nel giudicato e la nomina di un commissario ad acta per il caso di perdurante inerzia.

Il Comune intimato non si costituisce in giudizio. La causa è trattenuta in decisione all’esito della camera di consiglio.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale ricostruisce il percorso procedurale richiesto dall’art. 114 cod. proc. amm. e verifica il rispetto delle formalità che legittimano l’azione di ottemperanza. La sentenza di condanna è stata notificata a mezzo pec all’ente debitore, è passata in cosa giudicata per mancata impugnazione, come attestato in atti, e la notifica del titolo ha integrato l’intimazione ad adempiere.

Il dato centrale è il decorso del termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito con modificazioni dalla legge n. 30/1997. Spirato tale termine senza pagamento, l’inerzia dell’Amministrazione diviene giuridicamente rilevante e apre la strada all’ottemperanza.

Le statuizioni del titolo, osserva il Collegio, non hanno ricevuto integrale esecuzione. Sul punto l’ente non ha opposto alcuna contraria deduzione né contestazione, essendo rimasto non costituito. La fondatezza della pretesa e la completezza del percorso procedurale sorreggono quindi l’accoglimento del ricorso.

Consegue l’ordine di pagamento in favore della creditrice delle somme spettanti per effetto del titolo, al netto di quanto già corrisposto e trattenuto, entro novanta giorni dalla comunicazione o dalla notificazione della sentenza.

Per il caso di ulteriore inadempienza il Tribunale nomina sin d’ora il commissario ad acta con facoltà di delega, attivabile su richiesta della parte che attesti la scadenza del termine e la perdurante inottemperanza. L’organismo commissariale provvede entro novanta giorni dalla ricezione della richiesta, compiendo ogni atto necessario, comprese le eventuali variazioni di bilancio, a spese dell’Amministrazione inadempiente, e riferendo al Tribunale sugli adempimenti compiuti.

Il Collegio richiama il limite dell’art. 159, comma 5, T.U.E.L.: i provvedimenti del commissario non possono avere ad oggetto le somme ivi indicate, previa verifica dell’esistenza e della legittimità delle relative deliberazioni. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate secondo il D.M. n. 55/14, con distrazione in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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